In conformità alla risalente (ormai) Cass. n. 8780/1987, la recente ordinanza della Cassazione n. 6972 del 17 marzo 2017 (testo on demand) ha escluso l’applicazione analogica dell’art. 686 c.c. alla istituzione ereditaria, e quindi alla institutio ex re certa, essendo la norma prevista soltanto in tema di legato.
Tuttavia – e in questo caso in discontinuità con quanto concluso dalla citata Cass. n. 8780/1987 – poiché la institutio ex re certa ha ad oggetto un bene determinato e solo di riflesso la quota ereditaria, l’alienazione successiva del bene attribuito implica comunque la revoca della istituzione di erede ovvero determina la devoluzione di una quota maggiore rispetto a quella assegnata a favore di altro coerede, ciò in virtù del meccanismo proprio della institutio ex re certa il quale consente di determinare la quota spettante all’erede sulla base del valore del bene assegnato ed in rapporto al valore del restante patrimonio eventualmente assegnato ad altri coeredi.
One comment to “[CASS., ORD. N. 6972/2017] L’art. 686 c.c. non è applicabile alla institutio ex re certa, ma…”
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Tale conclusione, peraltro, vale “anche in vista dell’eventuale operatività del principio della vis expansiva della institutio così come di recente affermato da Cass. n. 12158/2015”, così consolidando – ancorché in obiter – il nuovo orientamento giurisprudenziale inaugurato proprio da Cass., 11 giugno 2015 n. 12158.