[TRIB. MIN. BOLOGNA, 3 luglio 2020] Sull’unicità dello status di figlio adottivo

Trib. min. Bologna, 3 luglio 2020, in Nuova giur. civ. comm., 1, 2021, p. 78 ss. (testo on demand), consta essere la prima pronuncia, per lo meno tra quelle edite, a favore dell’unicità dello status di figlio adottivo alla luce del nuovo art. 74 c.c., come novellato dalla riforma della filiazione del 2012, nel senso che “si può ritenere che la l. n. 219/2012 abbia operato un’abrogazione tacita dell’art. 55 l. n. 184/1983, nella parte in cui richiama l’art. 300, comma 2º, cod. civ., ultimo periodo. Pertanto, nell’esclusivo interesse dei minori e in ossequio al principio di ragionevolezza, si ritiene applicabile all’adozione in casi particolari l’art. 74, comma 1º, cod. civ., con ciò rendendo possibile estendere ai minori il legame di fratellanza” (massima non ufficiale). Sicché, non solo l’adozione legittimante, ma anche l’adozione in casi particolari (artt. 44 e ss. della Legge n. 184/1983) fa nascere il vincolo di parentela fra l’adottato e i parenti dell’adottante, in conformità a quanto sostenuto da una nutrita parte della dottrina.

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