[CASS., SS.UU., N. 11421-2021] Quando i beneficiari di una polizza vita sono indicati come “eredi”

A composizione di un contrasto che si era creato in giurisprudenza, Cass., SS.UU., 30 aprile 2021, n. 11421 ha aderito alla tesi già prevalente secondo cui, poiché la designazione del beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita è un atto inter vivos, ancorché con effetti post mortem, da cui discende l’effetto dell’immediato acquisto da parte del beneficiario di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, l’indicazione generica di «eredi» quali beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita deve intendersi, in assenza di una volontà inequivoca diversa del contraente assicurato, riferita ai soggetti a favore dei quali è prevista in astratto la successione legittima del contraente, a prescindere se e di quali siano in concreto gli eredi del contraente.
Di conseguenza, la ripartizione dell’indennizzo tra i beneficiari deve effettuarsi non secondo le quote della successione ereditaria, ma in quote uguali fra loro, e se uno dei beneficiari di tale indennizzo premuore al contraente, la prestazione deve essere eseguita, se il beneficio non è stato revocato o il contraente non ha disposto diversamente, a favore degli eredi del beneficiario per la quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.

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