Con la sentenza 11 giugno 2015 n. 12158 la Corte di Cassazione si è occupata di una delle questioni più controverse del nostro diritto successorio, ovverosia la sorte dei beni non contemplati nel testamento nel caso in cui il testatore abbia disposto mediante institutio ex re certa.
In particolare, se tali beni:
1) devono considerarsi devoluti allo stesso beneficiario della institutio ex re certa nella sua qualità di erede testamentario, giusta la vis espansiva che caratterizza la quota ereditaria (Trabucchi; Torrente-Schlesinger);
2) all’opposto, non possono mai considerarsi devoluti al beneficiario della institutio ex re certa, in quanto tale istituzione rappresenta pure il limite dell’attribuzione che il testatore ha voluto effettuare in favore del beneficiario (Barbero; Caramazza);
3) in analogia a quanto previsto dall’art. 734, comma 2, c.c., devono considerarsi devoluti agli eredi legittimi, ivi compresi gli eredi testamentari mediante institutio ex re certa che abbiano la qualifica di eredi legittimi (tesi prevalente: Gangi; Bigliazzi-Geri; Cass. n. 737/1963; Cass. n. 574/1977).
Ebbene, la pronuncia in commento aderisce espressamente alla tesi n. 1), “avuto riguardo – per l’appunto – alla c.d. forza espansiva della istituzione “ex re certa” per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti”.
One comment to “[CASS. N. 12158/2015] La institutio ex re certa ha vis espansiva”
One comment to “[CASS. N. 12158/2015] La institutio ex re certa ha vis espansiva”
Lascia un Commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento
Ha aderito a questa stessa tesi, sebbene solo per obiter dictum, anche Cass., ord. 17 marzo 2017, n. 6972.