[CASS., SS.UU., NN. 26724 E 26725/2007] La violazione di obblighi comportamentali non è causa di nullità del contratto

Le “gemelle” che si segnalano (Cass., SS.UU., 19 settembre 2007, nn. 26724 e 26725) sciolgono i dubbi sulle conseguenze civilistiche, e sulla connessa tutela riservata alla controparte, concernenti il contratto-base di intermediazione stipulato in violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario.
Le sez. un. parlano chiaro: se non è espressamente previsto dalla legge, la violazione di regole comportamentali non può mai comportare la nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.
La nullità “da disvalore”, come si suole dire, riguarda infatti solo vizi struttali del negozio giuridico, e non attiene alle condotte tenute prodromicamente dalle parti.
L’illegittimità di tale condotta, d’altra parte, può determinare in capo al suo autore la responsabilità civile per il danno ingiusto cagionato alla controparte, nel cui interesse è previsto il rispetto della regola comportamentale: si deve discorre, più precisamente, di responsabilità precontrattuale, avente natura extracontrattuale secondo la tesi dominante (link).
Il massimo Collegio fa propria l’interpretazione già espressa da Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, secondo la cui massima ufficiale “l’illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi”.
A ben vedere, però, le sez. un. si sono preoccupate precipuamente di salvare il rapporto giuridico nascente dal contratto, senza spingersi oltre nell’analisi delle conseguenze giuridiche che, compatibilmente con il principio testé enunciato, possono prospettarsi con riguardo al contratto così concluso.
La dottrina, in effetti, si presenta frastagliata sul punto: c’è chi ha prospettato la nullità del contratto (Maffeis, Sartori) anche per carenze strutturali, quali la mancanza dell’accordo (Di Carlo, Guffanti) o della forma prevista ad substantiam (Sangiovanni); chi ha ritenuto possibile discorrere di nullità relativa “di protezione” (Gentili) o anche di mera annullabilità per errore (Scalisi, Minervini, Visintini); e chi già sosteneva la tesi accolta dalle sez. un., sulla validità del contratto e il residuale strumento risarcitorio in capo alla parte disinformata (Scoditti, Realmonte).

2 comments to “[CASS., SS.UU., NN. 26724 E 26725/2007] La violazione di obblighi comportamentali non è causa di nullità del contratto”
2 comments to “[CASS., SS.UU., NN. 26724 E 26725/2007] La violazione di obblighi comportamentali non è causa di nullità del contratto”
  1. L’informazione giuridica ha dato amplissimo spazio alle pronunce gemelle nn. 26724 e 26725 del 2007 e, di conseguenza, al tema da esse affrontato. Per citare solo i siti “istituzionali”, si vedano SCHIAVONE, La violazione degli obblighi di informazione tra «regole di comportamento» e «regole di validità», in Obbl. e contr., 11, 2007, 918, invero sull’ordinanza di remissione alle sez. un.; MARICONDA, L’insegnamento delle sezioni unite sulla rilevanza della distinzione tra norme di comportamento e norme di validità, in Corr. giur., 2008, 230; SALANITRO, Violazione della disciplina dell’intermediazione finanziaria e conseguenze civilistiche: ratio decidendi e obiter dicta delle sezioni unite, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 445; BRUNO – ROZZI, Le Sezioni Unite sciolgono i dubbi sugli effetti della violazione degli obblighi di informazione, in Giur. comm., 2008, 612; GRECO, Intermediazione finanziaria: violazione di regole di comportamento e tutela secondo le sezioni unite, in Resp. civ. e prev., 2008, 556; MIRIELLO, La buona fede oltre l’autonomia contrattuale: verso un nuovo concetto di nullità?, in Contr. e impr., 2, 2008, 284; GENTILI, Disinformazione e invalidità: i contratti di intermediazione dopo le Sezioni Unite, in Contratti, 4, 2008, 393; AUTELITANO, La natura imperativa delle regole di condotta degli intermediari finanziari, in Contratti, 12, 2008, 1157; D’ALFONSO, Violazione degli obblighi informativi da parte degli intermediari finanziari: la tutela del risparmiatore tra rimedi restitutori e risarcitori, in La resp. civ., 12, 2008, 965; CALVO, Il risparmiatore disinformato tra poteri forti e tutele deboli, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 1431; ACHILLE, Contratto d’intermediazione finanziaria e violazione degli obblighi d’informazione: tra nullità del contratto e responsabilità dell’intermediario, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 1451; MORANDI, Violazione delle regole di condotta degli intermediari finanziari: rimedi esperibili, in Obbl. e contr., 1, 2009, 47.

Lascia un Commento