[CASS. N. 14028/2007] L’imposta di registro dovuta in misura fissa sul contratto preliminare di compravendita immobiliare rimasto inattuato

Sul preliminare di compravendita non andato a buon fine si paga l’imposta di registro in misura fissa, mentre quella proporzionale applicata sugli acconti o sulle caparre confirmatorie deve essere restituita al contribuente.
Con la sentenza n. 14028 del 15 giugno 2007 la Corte di Cassazione ha per la prima volta affermato che l’imposta dovuta in misura proporzionale per la registrazione, nel caso di specie, di un contratto preliminare di compravendita immobilare che preveda la dazione di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria (imposta pari allo 0,50% dell’ammontare1), e/o a titolo di mero acconto del prezzo d’acquisto pattuito (imposta pari al 3% dell’ammontare2) deve essere restituita al contribuente/parte promissaria l’acquisto che ne faccia richiesta, nell’ipotesi in cui non si pervenga per qualunque ragione alla stipulazione del contratto definitivo collegato. Non è invece ripetibile quanto pagato d’imposta, sempre per la registrazione dello stesso preliminare, dovuta in misura fissa (imposta pari a € 168,003).
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1 Vedi NOTA all’art. 10 della Tariffa sull’Imposta di Registro, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2 Vedi NOTA all’art. 10 della Tariffa sull’Imposta di Registro, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3 Vedi art. 10 della Tariffa sull’Imposta di Registro, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

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