[CASS., SS.UU., N. 5068/2016] LE SEZIONI UNITE SULLA DONAZIONE DI BENE ALTRUI

L’argomento è uno di quelli “difficili”. I più autorevoli giuristi lo hanno affrontato esprimendo varie e contrastanti tesi, alcuni perfino cambiando diametralmente opinione.
Ben conscia della sua importanza e, a mio avviso, lucidissima nell’aver individuato il vero nocciolo del problema (ossia la “più generale questione della ratio della disposizione di cui all’art. 771 c.c.), la sezione II della Corte di Cassazione ha quindi rimesso la questione alle Sezioni Unite (ordinanza n. 11545 del 23 maggio 2014) le quali si sono finalmente espresse con Cass., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5068 (testo on demand).
A dispetto dei quasi due anni di studio e riflessioni, le argomentazioni della Corte si presentano tutt’altro che articolate e laboriose, ed hanno portato alle seguenti conclusioni:
1) la donazione traslativa di bene altrui è nulla, ma non tanto per violazione dell’art. 771 c.c., quanto per mancanza della tipica causa donativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 769 c.c., secondo cui il donante dispone di un “suo” diritto a favore del beneficiario;
2) la donazione obbligatoria di bene altrui, invece, è perfettamente valida, sempre ai sensi dell’art. 769 c.c. che ammette la donazione mediante “assunzione di un’obbligazione” a favore del beneficiario (nel caso di specie l’obbligazione di far acquistare al beneficiario il bene altrui);
3) le medesime conclusioni non possono che valere anche per la fattispecie – concretamente posta all’esame dei giudici – della donazione di bene soltanto “eventualmente” altrui (es. donazione della c.d. quotina e dell’esito divisionale), non rinvenendosi alcuna differenza in parte qua rispetto alla donazione di bene – potremmo dire – “certamente” altrui.

Ora, non è mia intenzione commentare funditus tale pronuncia, anche perché c’è da scommettere che le riviste specialistiche di prossima uscita ospiteranno decine di commenti, ed io, in fondo, la mia opinione sull’argomento l’ho già espressa nell’articolo edito su Fam., pers. e succ., 1, 2010, 42 ss.
Al massimo posso azzardare qualche considerazione sui singoli punti trattati:
1) sulla nullità della donazione traslativa (o c.d. dispositiva) di un bene altrui non per violazione dell’art. 771 c.c. ma per mancanza di un elemento essenziale del contratto, queste Sez. Un. trovano il mio plauso, dal momento che finiscono correttamente per distinguere – usando perfino le mie stesse parole (vedi p. 47-48) – la donazione di un bene di cui le parti ignorino non essere del donante (donazione di bene “non appartenente al donante”) dalla donazione di un bene di cui le parti abbiano espressamente dedotto in contratto l’altruità (donazione di bene propriamente “altrui”), giacché la prima non integra la ratio del divieto stabilito dall’art. 771 c.c., ma semplicemente contrasta con la struttura tipica del contratto di donazione. L’unica nota negativa, se così si può dire, è che forse sarebbe preferibile discorrere di nullità per mancanza dell’oggetto, piuttosto che della causa, ma in realtà c’è del vero in chi ritiene che lo spirito di liberalità e l’arricchimento del donatario, quali elementi costitutivi del negozio donativo, compartecipano delle nozioni di oggetto e di causa della donazione (così Coppola, Gli elementi costitutivi della donazione e la nozione unitaria di causa del contratto, in Contratti, 2000, p. 1090 ss.);
2) la validità della donazione obbligatoria (o ad efficacia reale differita) di bene altrui, invece, viene fondata unicamente sul dato letterale dell’art. 769 c.c., così avallando la tesi sostenuta da non pochi autori, ma trascurando completamente l’indagine teleologia sull’art. 771 c.c. (su cui, come detto, s’era invece raccomandata la stessa ordinanza interlocutoria), dal momento che tale donazione, propriamente di bene “altrui”, integrerebbe sì la ratio (almeno quella originaria) del divieto di donazione di bene futuro. Tanto più che, in questo modo, si finisce per aprire la strada anche alla validità della donazione obbligatoria di bene futuro;
3) sulla donazione di bene “eventualmente” altrui, questione in realtà inedita nella giurisprudenza di legittimità, risulta particolarmente interessante – a ben vedere – il passaggio argomentativo per corroborare la tesi della nullità, secondo cui “detta previsione – ossia l’art. 757 c.c. e la prevista efficacia retroattiva/dichiarativa dello scioglimento di una comunione ereditaria – impedisce di consentire che il coerede possa disporre … di una quota del singolo bene compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga operata e il bene entri a far parte del suo patrimonio”. Le Sez. Un. hanno cioè negato l’esistenza giuridica della c.d. “quotina”, ossia la proiezione sui singoli beni facenti parte di un’unica comunione della quota indivisa spettante sull’intera comunione (c.d. “quotona”), e stante la genericità dell’argomentazione addotta parrebbe che tale inesistenza valga in generale, quindi anche per atti non donativi. Esempio: se Tizio e Caio sono comproprietari per 1/2 ciascuno dei beni X, Y e Z, finché dura tale comunione nessuno di loro può dirsi titolare anche della “quotina” di 1/2 sul bene X, sul bene Y e sul bene Z, non potendo quindi disporre né Tizio, né Caio della propria quota di 1/2 sul singolo bene X o sul singolo bene Y o sul singolo bene Z. Una conclusione, questa, che francamente lascia perplessi.

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  1. Forse non può dirsi uno schiaffo alla certezza del diritto, in quanto la conclusione è pur sempre favorevole alla nullità della donazione traslativa di bene altrui (anche se… si rinvia al mio articolo su Fam., pers. e succ. sopra citato, p. 50), ma Cass., 5 gennaio 2017, n. 144 (testo on demand) ha (ri)affermato che “la donazione dispositiva di un bene altrui, benchè non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della complessiva disciplina dell’istituto ed, in particolare, dell’art. 771 c.c.” (sottolineatura aggiunta), citando il noto precedente di Cass., 5 maggio 2009, n. 10356 e così, però, apparentemente ignorando l’arresto delle Sezioni Unite in commento, secondo cui detta donazione è nulla non tanto per violazione dell’art. 771 c.c., ma per mancanza della causa donativa tipica di cui all’art. 769 c.c.

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