[CASS. N. 6625/2012] Il legato ex lege previsto dall’art. 540, comma 2, c.c. non è soggetto a trascrizione

La sentenza Cass., 30 aprile 2012, n. 6625 (testo on demand) merita di essere segnalata non solo perché riguarda un delicato problema di diritto successorio e circolazione giuridica – ossia se ai fini dell’opponibilità ai terzi del diritto di abitazione sulla casa familiare riconosciuto al coniuge superstite (vedi art. 540, comma 2, c.c.) sia necessario oppure no trascrivere il relativo acquisto mortis causa – ma anche perché aderisce alla tesi minoritaria in dottrina, ancorché condivisibile, e spacca a metà la giurisprudenza che, a quanto consta, fino ad oggi si era espressa con due pronunce contrarie1 ed una pronuncia favorevole2 a quella in commento.
Come è noto, dottrina e giurisprudenza prevalenti qualificano l’attribuzione del diritto di abitazione di cui all’art. 540, comma 2, c.c. come un legato ex lege, un legato cioè che deriva non da un titolo testamentario, bensì direttamente da una previsione di legge.
Ci si è chiesti, pertanto, se – ciononostante, ossia nonostante la mancanza di un atto dispositivo – anche l’acquisto del legato ex lege sia soggetto alla trascrizione immobiliare disciplinata dall’art. 2648 c.c. Secondo la tesi maggioritaria, la risposta è senz’altro positiva, visto che l’art. 2648 c.c. non sembra distinguere tra legati testamentari e legati ex lege, e, anzi, tale trascrizione è necessaria ai fini dell’opponibilità dell’acquisto ai terzi aventi causa dall’erede; mentre secondo la tesi minoritaria – a cui aderisce la sentenza in commento – la risposta è negativa, proprio perché, derivando direttamente dalla legge e non basandosi, quindi, su un atto trascrivibile, il legato ex lege sfugge alla previsione di cui all’art. 2648 c.c., onde il suo acquisto è opponibile tout court ai terzi aventi causa dall’erede.
A mio avviso, i problemi connessi alla trascrivibilità dell’acquisto del legato ex lege sono due: il primo concerne il fatto stesso della trascrivibilità ai sensi dell’art. 2648 c.c., ed il secondo, se risolto positivamente il primo, riguarda l’efficacia di tale trascrizione.
Ebbene, personalmente ritengo che il legato ex lege, proprio perché consegue da un fatto e non da un atto giuridico, non sia soggetto ad alcuna formalità di trascrizione3, considerato pure che l’art. 2648 c.c., in realtà, sembra riferirsi esclusivamente al legato testamentario, già che è stabilito che “la trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento” (vedi u. comma).
Di conseguenza, l’acquisto del legato ex lege è opponibile di per sé senza bisogno che lo si trascriva, dal momento che non sarebbe neppure ammissibile la sua trascrizione stante il principio di tassatività degli acquisti mortis causa trascrivibili.
Ove invece si ammettesse la trascrivibilità dell’acquisto del legato ex lege, la norma di riferimento sarebbe, per l’appunto, l’art. 2648 c.c., la quale, però, prevede la trascrizione degli acquisti mortis causa solamente ai fini della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., e non anche per la loro opponibilità ai terzi ai sensi dell’art. 2644 c.c. (almeno secondo l’interpretazione prevalente dell’art. 2650 c.c.). Di talché, anche in questo caso l’opponibilità ai terzi dell’acquisto del legato ex lege rimarrebbe sganciata dalla formalità di trascrizione, derivando in ogni caso tale opponibilità dal conseguimento in sé dell’acquisto.
Tuttavia, proprio a tale riguardo, la sopra citata favorevole Cass., 24 giugno 2003, n. 10014, che pure ha escluso la trascrizione del legato ex lege e l’applicabilità dell’art. 2644 c.c. agli acquisti mortis causa, ha invece affermato che il legatario ex lege ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c. potrebbe soccombere dinnanzi al terzo avente causa dall’erede apparente ai sensi dell’art. 534, comma 3, c.c.
A mio avviso, però, sotto questa conclusione a prima vista condivisibile4 si cela una contraddizione insanabile: infatti, la regola solutoria del conflitto tra il legatario ed il terzo avente causa dall’erede apparente presuppone che tutti gli acquisti in gioco siano trascrivibili, tanto l’acquisto dell’erede apparente e del suo avente causa, quanto l’acquisto del legatario; poiché, in caso contrario – e, per quanto qui interessa, nel caso in cui la regola in parola risultasse applicabile anche a prescindere dalla trascrivibilità dell’acquisto da parte del legatario – la norma non avrebbe più ragion d’essere dato che il legatario sarebbe sempre soccombente rispetto al terzo avente causa dall’erede apparente (in altri termini, non avendo il legatario a disposizione lo strumento di tutela della trascrizione, questi non potrebbe mai difendersi contro il terzo avente causa dall’erede apparente che trascrive il proprio acquisto unitamente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede apparente).
Pertanto, delle due l’una: o si esclude la trascrivibilità dell’acquisto del legato ex lege di cui all’art. 540, comma 2, c.c., e allora si deve considerare tale acquisto sempre e comunque opponibile a chicchessia (secondo la tesi minoritaria in dottrina, ma condivisibile); oppure se ne ammette la trascrivibilità ai sensi dell’art. 2648 c.c., e allora solo così si può concludere per l’applicabilità dell’art. 534, comma 3, c.c. laddove ne ricorrano i presupposti.

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1 Vedi Cass., 21 febbraio 1995, n. 1909 e Trib. Bologna, 30 agosto 2004.
2 Cass., 24 giugno 2003, n. 10014.
3 Analogamente, per esempio, a quanto avviene per le accettazioni implicite dell’eredità: es. art. 485, comma 2, c.c.
4 Sempre che si accetti l’idea di un’apparenza ‘parziaria’, più che parziale, giacché in questo caso l’erede sarebbe vero, mentre sarebbe apparente soltanto la titolarità della proprietà piena sulla casa familiare.

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  1. Quid iuris se il de cuius ha disposto per testamento a favore del proprio coniuge un legato portante il medesimo contenuto di quello del secondo comma dell’art. 540 c.c.?
    Forse che, laddove vi siano le medesime condizioni del legato ex lege, il legato testamentario deve essere o interpretato come una disposizione meramente ricognitiva, o considerato nullo per mancanza di causa e sostituito dal legato ex lege, ma in ogni caso l’acquisto è del legato ex lege?
    O forse un simile lascito testamentario può essere inteso come espressione della volontà del testatore di “garantire” al coniuge beneficiario un titolo trascrivibile ex art. 2648 c.c.?
    Questi sono solo alcuni dei dubbi che discendono dalla tesi minoritaria secondo cui l’acquisto del legato ex lege di cui all’art. 540, comma 2, c.c. non è soggetto a trascrizione.
    Dubbi che, ad onor del vero, sono meno probabili rispetto a quelli che derivano, invece, dal ritenere senz’altro trascrivibile l’acquisto del legato ex lege previsto dall’art. 540, comma 2, c.c.: il principale, come si procede alla trascrizione del mero “fatto” dell’acquisto di un legato ex lege? Si sa che, a tal proposito, la dottrina ha proposto molteplici soluzioni relativamente al ‘titolo’ da trascrivere: dalla sentenza del giudice accertante l’acquisto del legato, all’atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti per l’attribuzione del legato; dalla denuncia di successione, alla nota di trascrizione indicante il vincolo di coniugio e la natura familiare della casa oggetto del diritto d’abitazione; fino alla soluzione formalmente migliore dell’atto di accettazione del legato ex lege (sebbene un atto di accettazione non sia necessario ai fini dell’acquisto, giusta il disposto di cui all’art. 649 c.c.).

  2. Di recente ho scoperto un’altra pronuncia, di merito e precedente all’ultima in commento – Trib. Monza, 27 dicembre 2011 (testo on demand) – che aderisce alla tesi contraria secondo cui il legato di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. deve essere trascritto ai fini della sua opponibilità all’avente causa dall’erede, poiché “i diritti di abitazione e di uso, in quanto diritti reali, devono essere soggetti a trascrizione” (!), e il titolo idoneo per tale trascrizione, in assenza di testamento, può essere sia la denuncia di successione che “la presentazione al conservare di una nota, accompagnata dal certificato di morte in cui sia indicato lo stato di coniuge e l’operare ex lege del secondo comma dell’art. 540 c.c.” (!!).

    Può allora affermarsi che, tra le pronunce definitive, esiste allo stato un contrasto tra giurisprudenza di merito e dottrina prevalente, che ammette e richiede ai fini dell’opponibilità la trascrizione del legato abitativo ex art. 540, comma 2, c.c., e la giurisprudenza di legittimità prevalente (e condivisibile), che invece esclude la trascrizione di detto legato ex lege.

  3. Con Cass., 9 febbraio 2023, n. 4092 (testo on demand) la giurisprudenza di legittimità si arricchisce di una nuova pronuncia favorevole al proprio orientamento prevalente, affermando che “il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 c.c. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell’immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all’iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l’applicazione dell’art. 2644 c.c., con la conseguenza che, in tal caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà (o, quanto meno, il diritto di proprietà limitato dal suddetto diritto reale di godimento)”.

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