[CASS. N. 12685/2014] Forma scritta ad substantiam dell’accordo di rinuncia a far valere il testamento

Con la recente sentenza 5 giugno 2014, n. 12685 (testo on demand), la Corte di Cassazione ha confermato la propria giurisprudenza in ordine alla forma ad validitatem dell’atto di rinunzia a far valere il testamento, ribadendo che “occorre l’accordo di tutti i coeredi, da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo, che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse”.

Ora, ammessa e non concessa la fondatezza dell’equiparazione giuridica tra un atto di “rinunzia a far valere il testamento” ed un “atto di disposizione delle relative quote ereditarie”, sorgono non pochi dubbi sulla motivazione spesa dalla Corte, dal momento che – così ragionando – l’onere della forma scritta ad substantiam varrebbe non soltanto se nell’asse ereditario vi sono beni immobili, bensì sempre, in conformità con quanto previsto dall’art. 1543, comma 1, c.c. che, secondo l’opinione pressoché pacifica, trova applicazione per ogni atto di disposizione non donativo anche di una quota di eredità.

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