[TRIB. VERCELLI, 3 MARZO 2017] Amministrazione di sostegno e accettazione tacita dell’eredità

Segnalo il provvedimento del Trib. Vercelli, 3 marzo 2017, commentato su WikiJus del 23 aprile 2017 dal solito Daniele Minussi, secondo cui il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di procedere all’accettazione tacita dell’eredità ancorché sia imposta l’autorizzazione del giudice tutelare per accettare eredità, in quanto è possibile sottoporre al vaglio giudiziale l’atto che comporta accettazione tacita dell’eredità e sempreché non risultino passività ereditarie.
Per comodità si riporta di seguito il commento integrale dell’Autore: “Di per sé l’accettazione di eredità, quando intervenisse in favore di beneficiario di ads, dovrebbe essere effettuata con beneficio di inventario. Ne dovrebbe seguire l’impraticabilità, quantomeno senza trasmodare nella patologia, di un’accettazione tacita, come tale svincolata da una ufficiale constatazione della consistenza dell’asse ereditario. La pronunzia in esame invece pare ribaltare questo principio, nella misura in cui ammette che, previa autorizzazione del giudice tutelare, il beneficiario di ads sia ammesso a riscuotere i valori mobiliari (denaro e titoli di stato) già appartenenti alla de cuius senza ricorrere alla procedura inventariale purché nell’asse ereditario non risultino esservi passività. Ma l’erezione dell’inventario non è per caso il procedimento indispensabile per la constatazione ufficiale dell’esistenza o meno di passività ereditarie? Insomma: si può autorizzare il compimento di un atto che importa accettazione tacita a condizione che non risultino passività e in tanto non risultano debiti, in quanto si sia fatto l’inventario: un gatto che si morde la coda”.

A mio avviso, non è corretto affermare che il beneficiario di ads debba “di per sé” accettare l’eredità con beneficio d’inventario, in quanto ciò sarebbe vero soltanto se il provvedimento di nomina dell’ads estendesse l’applicazione degli artt. 471 o 472 c.c. ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 411 c.c.
In questo e questo solo caso, allora, il commento dell’Autore mi sembra azzeccatissimo, giacché il beneficiario di ads sarebbe tenuto ad accettare con beneficio d’inventario (a pena di nullità, secondo la tesi dominante), per il che l’inventario dovrebbe essere necessariamente effettuato, con la conseguenza che non potrebbe concepirsi un’accettazione tacita d’eredità.
Altrimenti, se il beneficiario rimane pienamente capace di accettare eredità in quanto il provvedimento di nomina tace sul punto, gli sarebbe sempre possibile accettare eredità in forma tacita e, soprattutto, senza la necessità di alcuna autorizzazione.
Piuttosto, si potrebbe discutere circa la possibilità giuridica di creare una fattispecie “ibrida”, ossia di prevedere nel decreto di nomina non l’estensione degli artt. 471 o 472 c.c., ma comunque la necessità della previa autorizzazione giudiziale per accettare eredità: in tal caso, e solo in tal caso (che a mio avviso, comunque, è di assai dubbia legittimità), potrebbe condividersi la tesi del giudice piemontese secondo cui l’autorizzazione giudiziale può avere ad oggetto l’atto che comporta accettazione tacita. Tuttavia, anche a volere condividere una simile prospettazione, rimane pur sempre l’obiezione di Minussi per cui il giudice avrebbe comunque bisogno di accertare l’assenza di passività ereditarie, o meglio, che l’atto non sia pregiudizievole per il beneficiario. A tal fine sarebbe forse sufficiente una mera dichiarazione di parte? Spererei di no… E allora si potrebbe disporre un’ispezione o una c.t.u.: ma, allora, non sarebbe assai più semplice richiedere un inventario? Magari anche solo limitato alle passività onde velocizzare la procedura autorizzativa?
In questo modo si costruirebbe una fattispecie giuridica alquanto bizzarra – l’accettazione tacita “con inventario” (sic) – ma che avrebbe l’utilità concreta di far risparmiare una dichiarazione formale di accettazione nonché tutte le relative formalità di un’eredità beneficiata.
Probabilmente è stata propria questa opportunità di snellezza che ha spinto il Tribunale di Vercelli ad autorizzare l’accettazione tacita di eredità nel caso di specie.

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