[TRIB. TORINO, DECR. N. 2298/2014] È legittima la rinuncia all’azione di restituzione effettuata prima della morte del donante

Con la pronuncia in commento, la giurisprudenza ha affrontato per la prima volta in assoluto uno degli argomenti più controversi e decisivi della materia successoria/negoziale, ovverosia la legittimità o meno della rinunzia all’azione di restituzione da parte di coloro che sarebbero i legittimari del donante prima che il donante stesso sia deceduto.
Ebbene, sposando la tesi minoritaria in dottrina ma, ad onor del vero, sempre più insistente grazie ai contributi scientifici del notaio Giancarlo Iaccarino, il Trib. Torino, decr. 26 settembre 2014, n. 2298 (testo on demand) ha riconosciuto che la rinuncia all’azione di restituzione verso i terzi acquirenti ex art. 563 c.c. è legittima ancorché essa venga effettuata prima della morte del donante.
Due, sostanzialmente, sono le argomentazioni spese a favore di tale conclusione:
1) a differenza dell’azione di riduzione – la quale, insieme all’azione di restituzione ex art. 561 c.c., ha carattere “personale” e che per tal motivo ne è vietata la rinunzia preventiva ai sensi dell’art. 557, comma 2, c.c. – l’azione di restituzione di cui all’art. 563 c.c. ha carattere “reale” – la quale, similmente all’azione di rivendicazione, inerisce al bene da recuperare, anziché alla persona che lo ha acquistato – e quindi è possibile rinunziarvi in ogni momento;
2) poiché l’azione di restituzione è preclusa dal decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione, è coerente ritenere possibile rinunciare direttamente all’azione di restituzione prima del decorso del suddetto ventennio.

Inoltre, i giudici torinesi hanno affermato che l’atto notarile di rinunzia non è soggetto ad autonoma trascrizione, stante il principio di tassatività esistente in materia, bensì a mera annotazione a margine dell’atto di donazione, così garantendo comunque la pubblicità di tale atto.

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  1. Al di là dei fondati dubbi di ritenere legittima la rinuncia all’azione di restituzione ex art. 563 c.c. effettuata prima della morte del donante, tanto nel merito (la dottrina prevalente, infatti, la esclude per via della funzionalità che caratterizzerebbe l’azione di restituzione rispetto all’azione di riduzione, e quindi pure alla luce del divieto generale di cui all’art. 458 c.c.) quanto e soprattutto nella motivazione (che sembra poco meditata, ed alla quale è comunque preferibile quella addotta dalla dottrina favorevole in ordine all’autonomia dell’azione di restituzione contro i terzi acquirenti rispetto all’azione di riduzione), deve dirsi che, ove si optasse per tale legittimità, da un lato il relativo atto notarile andrebbe in effetti annotato (a margine della donazione) piuttosto che trascritto, proprio in omaggio al principio di tassatività che contraddistingue gli effetti degli atti soggetti a trascrizione, mentre, dall’altro lato, essa risolverebbe in modo semplice ed indolore il problema della commerciabilità dei beni di provenienza donativa (su cui cfr. [PARERE PRO VERITATE] IL PROBLEMA DELLA CONCESSIONE IN IPOTECA DI UN BENE DI PROVENIENZA DONATIVA…SECONDO FEDERICO MAGLIULO).

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