[TRIB. PADOVA, ORD. 25 FEBBRAIO 2016] La trascrizione del contratto preliminare non è rinnovabile

Precedente assoluto (a quanto consta) in giurisprudenza, su un tema non troppo affrontato nemmeno in dottrina: Trib. Padova, ord. 25 febbraio 2016 (testo on demand), ha ritenuto che la trascrizione del contratto preliminare avente ad oggetto beni immobili non sia rinnovabile, in quanto:
- la littera dell’art. 2645-bis c.c. non prevede tale possibilità e, anzi, pare qualificare il termine massimo triennale dell’efficacia prenotativa della trascrizione come perentorio ed inderogabile, tale per cui sarebbe pure illegittima una clausola contrattuale che consenta tale rinnovabilità;
- non è ammissibile un’applicazione estensiva della disciplina dettata per la rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria, considerata la diversa ratio dei due istituti (tutela della garanzia patrimoniale del creditore, per l’iscrizione d’ipoteca; tutela del promittente acquirente in caso di conflitto con gli aventi causa o i creditori del promittente alienante, per la trascrizione del preliminare).

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