[TRIB. ORISTANO, 13 MARZO 2015] L’annullabilità “speciale” della donazione compiuta da incapace naturale di intendere e volere

Fra le altre questioni affrontate, la sentenza del Trib. Oristano, 16 giugno 2015 (testo on demand) si lascia apprezzare per aver ricordato in giurisprudenza, a distanza di qualche decennio (gli ultimi precedenti che si conoscono sono Cass., 14 gennaio 1954, n. 39; Cass., 2 febbraio 1957, n. 408; Cass., 29 marzo 1957, n. 1092), che l’annullabilità cui è soggetta la donazione effettuata da soggetto incapace di intendere e di volere è interamente disciplinata dall’art. 775 c.c., che è norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 428 c.c.
In particolare, dopo aver liquidato come “inutilmente proposta” la questione di nullità per difetto di animus donandi, dacché la donazione – si legge – “ha causa immanente rispetto alla manifestazione di volontà espressa nella solenne forma di legge”, il giudice oristanese ha affermato che “l’azione di annullamento della donazione è attribuita dall’art. 775 c.c., norma speciale, a qualunque persona che, sebbene non privata della capacità legale d’agire, si sia di fatto trovata, per qualsiasi causa, permanente o temporanea, in stato di incapacità d’intendere o di volere al momento del compimento della stessa, su quest’unico presupposto, senza che siano richiesti gli ulteriori, prescritti in generale dall’art. 428 c.c. ai fini dell’annullamento dei contratti per identica causa, vale a dire che l’atto sia fonte di grave pregiudizio all’incapace e che sussista la mala fede dell’altro contraente”.
A dire il vero, la questione di nullità per difetto di causa, qui fondata sull’assenza di qualsivoglia animus donandi in capo ad un soggetto incapace di intendere e volere, forse avrebbe meritato qualche riflessione in più, dal momento che, per opinione diffusa soprattutto in giurisprudenza, la causa della donazione si compenetra inscindibilmente con l’elemento soggettivo dato, per l’appunto, dall’animus donandi, cioè da quello spirito di liberalità citato nell’art. 769 c.c. che consiste nella consapevolezza di arricchire e impoverirsi senza esservi in alcun modo costretti.
Sicché, il giudice avrebbe potuto chiarire meglio il proprio convincimento, e cioè – come sembra – che una cosa è tale consapevole libertà, la cui mancanza determina senz’altro la nullità della donazione per difetto di causa, ed un’altra cosa è la volontà che sorregge siffatta consapevolezza, la cui mancanza determina parimenti la nullità della donazione, ma il cui mero vizio – come nel caso di incapacità naturale di intendere e volere – ne determina soltanto l’annullabilità.
Per di più, tale chiarimento avrebbe financo contribuito ad avvalorare la tesi – che qui maggiormente interessa e che si condivide totalmente – secondo cui l’annullabilità di cui trattasi rimane disciplinata dal solo art. 775 c.c., il quale – allora – non sarebbe stato previsto dal Legislatore al solo scopo di confermare il rimedio dell’annullabilità, a discapito del rimedio della nullità per difetto di animus donandi, già previsto e disciplinato in via generale dall’art. 428 c.c., ma sarebbe stato previsto specificamente per derogare alla disciplina generale di cui all’art. 428 c.c., dal momento che, a differenza dei contratti onerosi dove è necessario tutelare l’affidamento di chi comunque esegue una controprestazione, nel contratto di donazione tale esigenza non è avvertita stante la mancanza di controprestazione da parte del donatario.

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  1. Si segnala la recente Cass., 19 febbraio 2016, n. 3263 (testo on demand): curioso… che a distanza di qualche mese la Cassazione sia tornata sull’argomento sposando giustamente la tesi dell’applicabilità esclusiva dell’art. 775 c.c. (Oristano chiama Roma, verrebbe da dire); …e interessante, per averlo fatto con riguardo ad una donazione indiretta (così avendo qualificato altrettanto giustamente l’indicazione del terzo beneficiario di un’assicurazione sulla vita) in adesione alla tesi che estende alle liberalità non donative tutte le norme che presuppongono lo spirito di liberalità.

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