[TRIB. FERRARA, ORD. N. 3265/2015] Il nuovo art. 2929-bis c.c. è applicabile anche agli atti compiuti prima della sua entrata in vigore

Il discusso art. 2929-bis c.c., introdotto dal D.L. n. 83/2015 conv. dalla Legge n. 132/2015, è stato fatto finalmente oggetto del primo (a quanto consta) pronunciamento giudiziale con Trib. Ferrara, ord. 10 novembre 2015, n. 3265 (testo on demand), la quale – contro le opinioni espresse dalla dottrina – ha ritenuto applicabile il novello articolo anche agli atti (di alienazione e costituzione di vincoli di indisponibilità a titolo gratuito su beni immobili o mobili registrati) compiuti prima della sua entrata in vigore (27 giugno 2015).
Più precisamente, atteso che l’art. 23, comma 6, del citato D.L. n. 83/2015 prevede che il nuovo art. 2929-bis c.c. si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate dopo la sua entrata in vigore, questa condizione sarebbe tanto necessaria quanto sufficiente per la sua applicabilità temporale, quindi anche in relazione ad atti compiuti prima della sua stessa entrata in vigore.
Tale conclusione, peraltro, non contrasta con il principio di irretroattività delle norme, dal momento che – si legge – “trattandosi di norma processuale è, anzi, proprio la corretta applicazione del principio generale del tempus regit actum ciò che conduce alle conclusioni assunte”.

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  1. Desta fortissime perplessità la conclusione cui è pervenuta l’ordinanza in commento, non solo e non tanto perché contrasta con quanto sostenuto dalla dottrina pressoché pacifica sul punto, ma per il ragionamento all’uopo condotto.
    Premesso che appare un’affermazione indimostrata quella per cui l’art. 2929-bis c.c. sarebbe una norma soltanto processuale, pur anche accettando una simile qualificazione ciò non consentirebbe di escluderne di per sé le implicazioni sul piano sostanziale, non foss’altro per la funzione ancillare che il diritto processuale svolge rispetto al diritto sostanziale.
    Infatti, nulla quaestio che l’art. 23, comma 6, D.L. n. 83/2015 abbia garantito la non retroattività dell’art. 2929-bis c.c., ma ciò expressis verbis soltanto sul piano processuale (procedure esecutive iniziate, cioè “pignoramenti” trascritti), ma non anche sul piano sostanziale, ovverosia non anche con riguardo agli “atti negoziali” pregiudizievoli posti in essere dal debitore esecutato.
    Su questo piano l’art. 23, comma 6, D.L. n. 83/2015 nulla ha previsto, così come nulla ha previsto il Legislatore in generale. Né in contrario può dirsi che tale ultima previsione discenda dall’utilità precettiva di aver previsto la regola dell’art. 23, comma 6, D.L. n. 83/2015, dal momento che tale utilità non risiede per forza nella deroga (comunque implicita) al principio di non retroattività dell’art. 2929-bis c.c. sul piano sostanziale, ma si apprezza – a mio avviso – nell’aver escluso sia che un pignoramento trascritto prima dell’entrata in vigore della novella sopra un bene già alienato o vincolato gratuitamente a favore di un terzo potesse essere “sanato” a seguito dell’entrata in vigore della novella, con irragionevole sfavore del terzo a fronte di un errore del creditore pignorante, sia che un pignoramento trascritto prima della stessa entrata in vigore potesse essere esteso ad un bene alienato o vincolato gratuitamente dopo l’entrata in vigore medesima, con irragionevole violazione della par condicio creditorum.
    Pertanto, se per davvero il Legislatore nulla ha previsto sulla retroattività dell’art. 2929-bis c.c. sul piano sostanziale, allora deve farsi applicazione del principio generale di non retroattività delle norme di cui all’art. 11 delle Preleggi, che impedisce di applicare la novella a pignoramenti pur trascritti successivamente (così nel rispetto dell’art. 23, comma 6, D.L. n. 83/2015) ma in relazione ad atti compiuti precedentemente alla sua entrata in vigore, oltre al principio di legittimo affidamento del terzo beneficiario dell’atto gratuito che, altrimenti, verrebbe a subire conseguenze negative che al tempo dell’acquisto non poteva ontologicamente conoscere.

  2. Con riguardo all’applicazione dell’art. 2929-bis c.c., invero esiste una pronuncia precedente, sempre del Tribunale di Ferrara, del 29 settembre 2015 (che quindi viene eletta a nuovo precedente assoluto in materia), la quale, però, si limita ad affermare che per “procedure esecutive iniziate”, ai sensi dell’art. 23, comma 6, D.L. n. 83/2015, devono intendersi le espropriazioni immobiliari il cui atto di pignoramento sia stato notificato al debitore e successivamente trascritto, dal momento che – giustamente – l’atto introduttivo del procedimento esecutivo immobiliare coincide proprio con l’atto di pignoramento debitamente notificato e trascritto (cfr. artt. 491 e 555 c.p.c.).

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