[TRIB. CATANZARO N. 486/2013] Compravendita con pagamento posticipato e nullità di (errate) clausole di quietanza

Quale precedente assoluto in giurisprudenza (a quanto consta), Trib. Catanzaro, 15 marzo 2013, n. 486, in Riv. not., 2, 2015, p. 361 ss., si occupa della legittimità della clausola, contenuta in un contratto di compravendita immobiliare, secondo cui “la mancata trascrizione di domande giudiziali dirette ad ottenere l’adempimento del pagamento del prezzo entro il [...] costituirà quietanza di completo saldo”, e lo fa – in modo formalmente condivisibile – sancendone la nullità per impossibilità dell’oggetto in quanto la legge non prevede la trascrivibilità di simili domande giudiziali.

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  1. Questione più che nota agli addetti ai lavori, per vero sorprende l’ingenuità del notaio rogante il quale, più correttamente, avrebbe potuto e dovuto congegnare la clausola nella forma collaudatissima per cui (più o meno) “la mancata trascrizione entro il termine di … di domande giudiziali dirette ad ottenere la risoluzione del presente contratto per inadempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo costituirà quietanza di saldo”, visto che la trascrivibilità di tali domande giudiziali è invece prevista dall’art. 2652, n. 1, c.c.

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