[PARERE PRO VERITATE] QUESTIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO SU RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI, AGEVOLAZIONI FISCALI “PRIMA CASA”, SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA”

Viene rappresentato quanto segue:

- Tizio è cittadino italiano e cittadino statunitense, residente in U.S.A., precisamente a New York, e regolarmente iscritto all’A.I.R.E.;
- Tizio è coniugato con Tizia;
- Tizia è cittadina statunitense e residente in U.S.A., precisamente a New York;
- Tizio e Tizia hanno celebrato il loro matrimonio in U.S.A. e il relativo atto di matrimonio risulta trascritto presso l’Anagrafe italiana competente;
- i coniugi vivono abitualmente in U.S.A., e precisamente a New York;
- i coniugi hanno una figlia cittadina statunitense e residente in U.S.A.;
- Tizia ha un ulteriore figlio, non riconosciuto da Tizio, cittadino statunitense.

Occorre accertare:

1) se Tizio e Tizia possono acquistare separatamente immobili in Italia;
1.2) in caso di esito positivo al quesito di cui al numero 1), se e quali documenti occorrono affinché Tizio possa beneficiare delle previste agevolazioni fiscali “prima casa” in relazione all’immobile da lui acquistato;
1.3) in caso di esito positivo al quesito di cui al numero 1), se anche Tizia può beneficiare delle previste agevolazioni fiscali “prima casa” sull’immobile da lei acquistato;
2) quali atti i coniugi possono perfezionare al fine di prevedere che gli immobili reciprocamente acquistati in Italia siano legittimamente devoluti alla loro morte soltanto all’altro coniuge.

***

1)
La disciplina di riferimento è contenuta nella Legge n. 218/1995:
- ai sensi dell’art. 30, comma 1, prima alinea, “I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali“;
- ai sensi, quindi, dell’art. 29, “1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.“;
- ai sensi, poi, dell’art. 19, comma 2, “Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.“.
Dalle informazioni fornite risulta che Tizio ha cittadinanza sia statunitense che italiana, mentre la moglie Tizia ha solo cittadinanza statunitense.
La soluzione sulla legge applicabile nel caso di specie è la medesima a prescindere dalla tesi seguita sul campo di applicazione del criterio di prevalenza di cui all’art. 19, comma 2, in quanto:
- se si segue la tesi restrittiva secondo cui detto criterio di prevalenza deve riferirsi soltanto alle questioni concernenti la legge applicabile al caso di specie e non a tutte le questioni di cittadinanza plurima, i due coniugi avrebbero cittadinanza comune (entrambi, infatti, risultano essere comunque cittadini statunitensi), e quindi la legge applicabile ai loro rapporti personali, e dunque patrimoniali, sarebbe la legge statunitense;
- se invece si segue la tesi estensiva secondo cui detto criterio di prevalenza deve riferirsi a tutte le questioni di cittadinanza plurima, la cittadinanza di riferimento di Tizio sarebbe quella italiana, che dunque sarebbe diversa dalla cittadinanza della moglie Tizia che è soltanto statunitense; troverebbe allora applicazione il criterio della “vita matrimoniale prevalentemente localizzata” di cui all’art. 29, comma 2, ma poiché la vita matrimoniale dei coniugi risulta prevalentemente localizzata negli U.S.A., la legge applicabile ai loro rapporti personali, e dunque patrimoniali, sarebbe parimenti la legge statunitense.
Ciò chiarito, gli U.S.A. sono però caratterizzati da un ordinamento territorialmente plurilegislativo: di conseguenza, deve farsi applicazione dell’art. 18, a mente del quale “1. Se nell’ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell’ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.“.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 1, “1. Quando … è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:
a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.
“.
Secondo quanto riportato nel Quesito CNN n. 33bis-2014/A, negli U.S.A. opera in generale, per ciò che concerne i beni immobili, il criterio della lex rei sitae.
Pertanto, considerato che:
- gli immobili da acquistare si trovano in Italia, e dunque la legge rinviata sarebbe la legge italiana;
- secondo la dottrina assolutamente dominante, il c.d. “rinvio indietro” (cioè il rinvio alla legge italiana) opera con riguardo esclusivo alle norme di diritto materiale e non anche alle norme di diritto internazionale privato;
deve concludersi che i rapporti patrimoniali tra i coniugi Tizio e Tizia risultano regolati, quantomeno con riguardo agli immobili da acquistare in Italia, dalla legge italiana.
Come è noto, in Italia vige il regime patrimoniale di comunione “legale” degli acquisti compiuti anche separatamente da ciascun coniuge (comb. disp. artt. 159 e 177, lett. a), c.c.), regime peraltro opponibile nel caso di specie ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Legge n. 218/1995 stante la trascrizione del matrimonio in Italia e l’assenza di annotazioni a margine concernenti regimi patrimoniali diversi.
Di conseguenza – e conclusivamente – i coniugi Tizio e Tizia possono acquistare separatamente immobili in Italia come “beni personali” solo alle seguenti condizioni alternative:
- esistenza dei presupposti di cui all’art. 179 c.c.;
- modifica del regime di comunione legale ai sensi dell’art. 210 c.c.;
- scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni ai sensi dell’art. 215 c.c.;
- “professio iuris” di cui all’art. 30, comma 1, seconda alinea (“I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.“), scegliendo – all’uopo – la legge dello Stato di New York dove essi risiedono (ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), “L’applicazione del comma 1 - ossia la regola del rinvio - è tuttavia esclusa … nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate“, mentre ai sensi dell’art. 30, comma 2, “L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.“), dal momento che i coniugi risiedono a New York e ivi non vige alcun regime patrimoniale determinato, tale per cui è da escludersi qualsiasi forma legale di comunione immediata fra coniugi.

1.2)
Precostituita la possibilità per Tizio di acquistare come “beni personali” immobili siti in Italia, è condizione necessaria e sufficiente per usufruire delle previste agevolazioni fiscali “prima casa”, tra le altre, che nel relativo atto di acquisto egli dichiari di essere cittadino italiano residente all’estero (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa annessa al D.P.R. n. 131/1986): “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso … devono ricorrere le seguenti condizioni: a) … nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto“).
Dal punto di vista documentale, si ritiene quindi opportuno acquisire il relativo certificato di iscrizione all’A.I.R.E.

1.3)
Sempre precostituita la possibilità di acquistare come “beni personali” immobili siti in Italia, Tizia – cittadina statunitense residente all’estero – può usufruire delle previste agevolazioni fiscali “prima casa” sull’immobile da lei acquistato:
a) se trasferisce o dichiara in atto che trasferirà entro i successivi 18 mesi la residenza in Italia, e precisamente nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato.
Ciò, comunque, previa verifica della condizione di reciprocità ex art. 16 delle Preleggi con gli U.S.A., ossia che un cittadino italiano possa acquistare un immobile negli U.S.A. usufruendo di agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”.
A tale riguardo, non si è in grado allo stato di fornire una risposta certa sull’esistenza di tale possibilità, il che induce per il momento a ritenere non verificata detta condizione di reciprocità;
b) in alternativa, se acquisisce la cittadinanza italiana pur rimanendo residente all’estero. In tal caso, essendo coniuge di un cittadino italiano e avendo una figlia in comune, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 91/1992 “1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, … dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.“.
Quanto sopra, secondo il procedimento amministrativo disciplinato dal D.P.R. n. 362/1994, che ai sensi dell’art. 3 può durare fino a settecentotrenta giorni (i.e. 2 anni!) dalla data di presentazione della relativa domanda.

2)
Dal punto di vista sostanziale.

Il 17 agosto 2015 è divenuto applicabile in Italia il Regolamento U.E. n. 650/2012, in deroga alle norme contenute negli artt. 46 e seguenti della Legge n. 218/1995.
In generale, ai sensi dell’art. 21, comma 1, “Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.“, e ciò anche, ai sensi dell’art. 20, qualora detta legge non sia quella di uno Stato membro (c.d. principio di universalità).
Allo stato attuale, pertanto, la legge applicabile ad entrambi i coniugi sarebbe la legge statunitense.
Più precisamente, poi, ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, “1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di successione, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l’unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.
2. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:
a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale del defunto, come riferimento alla legge dell’unità territoriale in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte;
b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza del defunto, come riferimento alla legge dell’unità territoriale con cui il defunto aveva il collegamento più stretto; …
“.
Di conseguenza, essendo gli U.S.A. un ordinamento territorialmente plurilegislativo, la legge applicabile ad entrambi i coniugi sarebbe la legge dello Stato di New York.
Tuttavia, anche in questo caso vale la regola del rinvio: ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a), infatti, “Quando il presente regolamento prescrive l’applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviino … alla legge di uno Stato membro“.
E poiché, come più sopra precisato, negli U.S.A. vige in generale il criterio della lex rei sitae per ciò che concerne i beni immobili, pure in questo caso, per quanto attiene ai beni immobili siti in Italia, la legge attualmente applicabile sarebbe la legge italiana.
E’ allora possibile lasciare al rispettivo coniuge l’intera proprietà degli immobili personalmente acquistati da ciascuno mediante un’istituzione legataria ovvero un’istituzione ereditaria ex re certa (cfr. art. 588 c.c.).
Tuttavia, la legge italiana attribuisce necessariamente a favore di determinati soggetti (c.d. legittimari) taluni diritti successori, in particolare una quota del patrimonio del defunto detta anche “riserva”. Tali soggetti sono il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti del defunto.
Pertanto, allorché la legge applicabile rimanga quella italiana, ciascun coniuge non potrebbe disporre per testamento degli immobili siti in Italia in violazione della riserva attribuita ai rispettivi figli, i quali – in tal caso – potrebbero impugnare il testamento per ottenere la quota loro riservata su detti immobili.
Per superare tale ostacolo, ciascun coniuge, ai sensi dell’art. 22 del citato Regolamento U.E. n. 650/2012, “può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte” (comma 1), così come Tizio, avendo cittadinanza sia italiana che statunitense, “può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte” (comma 2).
E tale “professio iuris”, ai sensi dell’art. 34, comma 2, non è soggetta alla regola del rinvio (“Il rinvio non opera con riferimento alle leggi indicate … all’articolo 22“).
Essendo entrambi i coniugi cittadini statunitensi e alla luce di quanto previsto dal citato art. 36, sarebbe quindi possibile per entrambi i coniugi scegliere la legge dello Stato di New York la quale parrebbe non prevedere alcuna riserva a favore dei figli del defunto.
Di conseguenza, sulla base di tale “professio iuris” a favore della legge newyorchese, Tizia potrebbe legittimamente lasciare per testamento l’intera proprietà degli immobili da lei personalmente acquistati al solo marito Tizio, senza che il di lei figlio (e non anche del marito Tizio, in quanto da quest’ultimo non riconosciuto) possa pretendere alcunché su detti immobili.
Più complessa, invece, è la posizione di Tizio.
In particolare, risulta dubbia la portata della norma contenuta nell’art. 23 del Regolamento U.E. n. 650/2012, secondo cui “1. La legge designata a norma … dell’articolo 22 regola l’intera successione.
2. Tale legge regola in particolare … le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell’eredità o degli eredi“:
- secondo una prima tesi con tale riferimento il Regolamento U.E. n. 650/2012 avrebbe disciplinato ed esaurito la disciplina della legge applicabile con riguardo ai diritti riservati ai legittimari, con la conseguenza che, in tal caso, sulla base della “professio iuris” a favore della legge newyorchese, anche Tizio potrebbe legittimamente lasciare per testamento l’intera proprietà degli immobili da lui personalmente acquistati alla sola moglie Tizia, senza che la comune figlia possa pretendere alcunché su detti immobili;
- secondo un’altra tesi, invece, il detto riferimento non avrebbe esaurito la disciplina della legge applicabile con riguardo ai diritti riservati ai legittimari, essendosi limitato a precisare il campo di regolamentazione della legge applicabile. In tal caso, allora, rimarrebbe applicabile l’art. 46, comma 2, seconda alinea, della Legge n. 218/1995, a mente del quale “Nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta“.
A tale proposito, secondo la dottrina prevalente, questa regola sarebbe da limitare testualmente ai legittimari residenti in Italia, con la conseguenza che la figlia comune non potrebbe vantare alcunché sugli immobili lasciati per testamento alla sola moglie Tizia allorché la stessa non risulti residente in Italia al momento della morte di Tizio.
Al contrario, secondo una dottrina isolata ma autorevole, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 46, comma 2, seconda alinea, la detta regola deve trovare applicazione a favore dei legittimari del defunto a prescindere dalla loro residenza o meno in Italia al momento della morte del defunto, tanto più che le norme sulla successione necessaria potrebbero financo considerarsi “norme di applicazione necessaria” ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 218/1995 (“E’ fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera), disposizione che non pare derogata dal Regolamento U.E. n. 650/2012.
Per di più, nel caso di specie v’è da considerare che la figlia comune sarebbe anche cittadina italiana ai sensi dell’art. 1, lett. a), della Legge n. 91/1992 (“E’ cittadino per nascita … il figlio di padre o di madre cittadini“) essendo Tizio cittadino anche italiano, così avvalorando i presupposti della dottrina minoritaria in parola.
In conclusione, sulla base di tutto quanto sopra esposto, può ragionevolmente affermarsi che, previa scelta della legge newyorchese, anche Tizio potrebbe legittimamente lasciare per testamento l’intera proprietà degli immobili da lui personalmente acquistati alla sola moglie Tizia, senza che la comune figlia, non residente in Italia, possa pretendere alcunché su detti immobili, fermo però restando il rischio, esistente seppur paventato dalla tesi minoritaria, che la figlia possa vantare i diritti di legittimaria previsti dalla legge italiana anche se, alla morte del padre, non fosse residente in Italia.
Dal punto di vista formale.
E’ possibile utilizzare qualsiasi forma di testamento ordinario disciplinata dalla legge italiana, nonché la forma del “testamento internazionale” disciplinata dalla Legge n. 387/1990 di ratifica della Convenzione adottata a Washington il 26 ottobre 1973 sulla disciplina formale del testamento internazionale.
Quest’ultima si lascia preferire per la presenza di elementi di estraneità nelle fattispecie in questione.

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