[APP. FIRENZE, 28 NOVEMBRE 2013] E’ trascrivibile l’atto di ricognizione catastale

La recente App. Firenze, 28 novembre 2013 ha considerato trascrivibile l’atto di ricognizione catastale relativo ad un immobile acquistato per usucapione, allorché tale atto – ai sensi dell’art. 2645 c.c. – consente alla relativa sentenza dichiarativa di usucapione di esplicare meglio i propri effetti (” … in quanto solo una trascrizione relativa a beni correttamente e puntualmente identificati può fruttuosamente esplicare i propri effetti.“). Tale conclusione, inoltre, è giudicata coerente con la norma di cui al comma 1-bis dell’art. 29 Legge n. 52/1985 nella parte in cui impone al notaio di verificare la conformità catastale soggettiva dell’immobile, la quale sarebbe prevista “al fine di assicurare al meglio la funzione tipica della trascrizione“.

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  1. Ora, al di là dell’intento meritorio di garantire maggiore certezza relativamente alle situazioni proprietarie degli immobili – che a mio giudizio, però, dovrebbe essere più opportunamente garantita dal Legislatore – a me sembra che:
    1) la pronuncia fiorentina cozzi proprio con il su richiamato art. 2645 c.c., sia perché l’atto di ricognizione catastale non produce affatto “taluni degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643“, sia perché la sentenza dichiarativa di usucapione non rientra tra gli atti contemplati dall’art. 2643 c.c., tanto meno agli effetti previsti dall’art. 2644 c.c.;
    2) anche il richiamo alla verifica della conformità catastale soggettiva di cui al comma 1-bis dell’art. 29 Legge n. 52/1985 appare infondato, in quanto tale verifica non è prevista per assicurare la migliore funzione di pubblicità dei RR.II., bensì per favorire la corretta intestazione catastale – e quindi per garantire la regolare contribuzione fiscale – dei fabbricati di cui si è titolari (tanto è vero che la norma così recita: “ … il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari“, e non viceversa), e poi perché – a riprova – tale norma non si applica a tutti i beni immobili, ma soltanto alle “unità immobiliari urbane già esistenti”, ossia a quei beni per i quali sussiste il pericolo fiscale di immobili “fantasma”.

  2. Soluzione del tutto condivisibile, invece, quella della sentenza emessa il 24 luglio 2015 dal Tribunale di Oristano, giud. Angioi (testo on demand), che ha ritenuto soltanto annotabile l’atto di ricognizione catastale, nel caso di specie successivo a sentenza di divisione debitamente trascritta, in quanto “sulla scorta della dottrina … avente carattere meramente accessorio, diretto a identificare catastalmente le singole porzioni a ciascuno [condividente] attribuite e, perciò, idoneo a rimuovere una situazione di potenziale incertezza sul contenuto dell’atto trascritto”.

  3. In conformità (come era auspicabile) alla pronuncia sarda, anche per Trib. Matera, decr. 14 aprile 2021 (testo on demand) “l’atto di individuazione [catastale] – enunciando semplicemente gli effetti di un trasferimento già avvenuto aliunde – assolve ad una mera funzione informativa, integrativa dell’atto costitutivo o modificativo del diritto, supplendo ad una precedente mancata indicazione, ed appare inquadrabile non tra gli atti da trascrivere, ma piuttosto tra quelli da annotare a margine dell’atto costitutivo o modificativo già trascritto“.

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