[CASS., SS.UU., N. 14712/2007] Natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari o circolari

Dal “contratto’ al ‘contatto’: la responsabilità contrattuale può discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non solo di contratto, bensì) di semplice contatto sociale, ogni qual volta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento.
L’interesse che suscita la sentenza in commento (Cass., SS.UU., 26 giugno 2007, n. 14712) trascende il caso concreto che la Corte si è trovata a decidere, e si coglie in particolare nelle motivazioni addotte, in quanto tale pronuncia si inserisce in quel nuovo filone interpretativo della giurisprudenza di legittimità che sta contribuendo ad avvicinare le due figure tradizionali della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in ambito civile. In base a questa giurisprudenza emergente, la responsabilità contrattuale, e quindi l’applicabilità di tutta la disciplina connessa (in primis sul piano probatorio – il c.d. onere della prova), non si configura esclusivamente a fronte del mancato o inesatto inadempimento dell’obbligazione assunta con la stipulazione di un contratto (ai sensi dell’art. 1218 c.c.), ma può fondarsi anche sulla violazione di obblighi, normalmente di natura comportamentale (facere), che l’ordinamento giuridico imputa ad un soggetto che si trovi in particolari situazioni, definite “di contatto sociale”, con un altro soggetto alla cui tutela il rispetto di tali obblighi è diretto. Così – come ha ricordato la stessa Corte – è stato ad esempio attribuito carattere contrattuale all’obbligazione assunta dal medico nei confronti del proprio paziente, quantunque non fondata su una situazione di contratto (si pensi, ad esempio, al medico che interviene legittimamente su una persona che versi in uno stato di incoscienza tale da non poter dichiarare la propria accettazione al trattamento terapeutico), bensì fondata sul solo contatto sociale, appunto, poiché a questo si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire la tutela degli interessi che a seconda dei casi si manifestano (qui la salvaguardia della vita o dell’integrità psichica e fisica del paziente) e sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (cfr. Cass. n. 9085 del 2006; Cass. n. 12362 del 2006; Cass. n. 10297 del 2004. Sulla natura contrattuale della responsabilità del sorvegliante dell’incapace per i danni che quest’ultimo cagioni a se stesso in conseguenza della violazione degli obblighi di protezione ai quali il sorvegliante è tenuto, vedi Cass. n. 11245 del 2003).
Secondo la sentenza che si analizza, quindi, ne deriva che “la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest’ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)“.
La questione, infine, circa la riconducibilità delle obbligazioni da contatto sociale alla categoria delle obbligazioni da contratto, nel senso che l’esistenza delle prime comporterebbe l’istaurazione ipso iure di un rapporto giuridico contrattuale tra i soggetti-parti di tale “contatto”, ovvero l’appartenenza delle stesse all’alveo dei fatti idonei “a produrle - le obbligazioni - in conformità dell’ordinamento giuridico” (vedi art. 1173 c.c.) – sono le cc.dd obbligazioni ex lege – sembra avere, in realtà, un valore meramente classificatorio, giacché in linea generale il regime cui sono soggette le obbligazioni di quest’ultimo tipo non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali, diciamo così, in senso stretto.

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