[CASS., SS.UU., N. 4628/2015] Ammissibile il c.d. “preliminare di preliminare” solo se causalmente giustificato.

Finalmente sono intervenute le Sez. Un. a fare chiarezza sul punto: secondo Cass., SS.UU., 6 marzo 2015, n. 4628, il famigerato “preliminare di preliminare” – istituto tanto diffuso nella prassi (e spesso anche in senso improprio) quanto discusso ed osteggiato in letteratura – deve ritenersi senz’altro ammissibile, ma soltanto se conforme all’interesse delle parti “a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare”.
Quindi – affermano le Sez. Un. – il preliminare di preliminare ha una causa autonoma meritevole di tutela allorquando il suo contenuto rappresenti un mero segmento del contenuto più ampio e completo del contratto preliminare vero e proprio (il quale, come è noto, deve delineare tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo) e tale parcellizzazione della complessiva operazione negoziale, che è anche di tipo temporale, corrisponda ad un preciso interesse delle parti non illecito.
Come l’interesse, per esempio, di chi vuole cogliere al volo un buon affare, e quindi vuole vincolarsi giuridicamente fin da subito (senza pertanto accontentarsi di una semplice minuta), ma non si trova ancora in una situazione economica e/o oggettiva tale da consentire, o anche solo giustificare, la definizione completa di tutti gli elementi essenziali di un contratto che sia in qualche modo ancor più vincolante, anche se non già definitivo, come il contratto preliminare.
Sì, perché queste stesse Sez. Un. hanno altresì precisato che “la violazione di tale accordo [cioè del preliminare di preliminare], in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale”, ma non consentirà pure l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 2932 c.c., tipico dell’inadempimento del contratto preliminare, proprio per insufficienza del suo contenuto precettivo.

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  1. Volendo ripercorrere brevissimamente la storia del preliminare di preliminare nella giurisprudenza di legittimità, Cass., 2 aprile 2009, n. 8038 è stata la prima pronuncia ad aver affrontato la questione e che, in aderenza alla giurisprudenza di merito ed alla dottrina dominanti, ha affermato la nullità del preliminare di preliminare per difetto di causa, non avendo rinvenuto alcuna funzione economico-sociale – e quindi, una causa in senso oggettivo – nell’obbligo ad obbligarsi.
    Presto, poi, è sopraggiunta Cass., 10 settembre 2009, n. 19557, anche questa a favore della nullità del preliminare di preliminare per difetto di causa; fino a quando Cass., ord. 12 marzo 2014, n. 5779, convinta della possibilità di ammettere la validità del preliminare di preliminare in certi determinati casi, ha rimesso la questione alle Sez. Un. che, con la sentenza in commento, ne hanno per l’appunto riconosciuto la validità laddove corrisponda ad un interesse concreto delle parti, e quindi facendo ricorso al concetto più moderno di causa del contratto in senso soggettivo.

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