[CASS. PEN., SS.UU., N. 14484/2012] Guida in stato di ebbrezza e confiscabilità dell’automobile oggetto di leasing

Con la sentenza Cass. pen., SS.UU., 17 aprile 2012, n. 14484, la Suprema Corte ha escluso che possa applicarsi la confisca prevista dall’art. 186, c. 2, lett. c), C.d.S. all’autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza quando questa sia oggetto di contratto di leasing se la società concedente, proprietaria del mezzo, sia estranea al reato.

L’iter argomentativo che di seguito si riassumerà esordisce con un riepilogo delle recenti vicende normative e giurisprudenziali che hanno interessato l’ipotesi di confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada, le cui tappe fondamentali sono:

  • l’introduzione nell’art. 186, c. 2, lett. c), C.d.S. da parte del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, della confisca obbligatoria “ai sensi dell’art. 240, c. 2, c.p.” del veicolo con il quale è stato commesso il reato oggetto di condanna o di sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti, salvo che appartenga a persona estranea al reato;
  • il raddoppio della durata di sospensione della patente nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, introdotto dalla l. 15 luglio 2009, n. 94;
  • la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale (C.Cost., 4 giugno 2010, n. 196) delle parole “ai sensi dell’art. 240, c. 2, c.p.” dalle quali derivava l’applicazione retroattiva della misura ablativa: avendo tale confisca natura essenzialmente sanzionatoria e repressiva, secondo la Consulta deve trovare applicazione l’art. 2 c.p. e il relativo principio di irretroattività della legge penale sfavorevole;
  • l’inquadramento di tale confisca nell’ambito delle sanzioni penali accessorie pronunciato dalle Sezioni Unite penali (Cass. pen., SS.UU., 25 febbraio 2010, n. 23428);
  • la riqualificazione in termini di confisca amministrativa ad opera della l. 29 luglio 2010, n. 120, stante il rinvio operato dall’art. 186 all’art. 224-ter dello stesso C.d.S. che disciplina, appunto, la confisca e il sequestro amministrativi del mezzo.

Pur a fronte dell’ultimo passaggio normativo, per cui, oggi, avverso il provvedimento di sequestro il rimedio è il ricorso al Prefetto, la Corte precisa che, per i procedimenti pendenti, valgono i principi del tempus regit actum e della perpetuatio iurisdictionis per i quali occorre portare a esaurimento il procedimento cautelare giunto in sede di legittimità, valutando però la sussistenza dei requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari e i presupposti che sorreggono l’attuale confisca amministrativa.

Chiarito ciò, l’ulteriore puntualizzazione compiuta in motivazione riguarda le caratteristiche del contratto atipico di leasing. Dopo aver distinto il leasing finanziario da quello traslativo, la S.C. ricorda che “in entrambe le tipologie principali del contratto di leasing, il trasferimento della proprietà del bene dal concedente all’utilizzatore ha luogo con il pagamento dell’ultima rata e del residuo prezzo di acquisto”.

A seguire, è richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in sede penale, il concetto di “appartenenza” ricomprende, oltre al diritto di proprietà, anche i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene, mentre ne è esclusa la “semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima”.

Le Sezioni Unite non mancano di dar conto delle peculiarità che il leasing incontra nell’ambito delle responsabilità connesse alla circolazione stradale: da una parte, il locatario del contratto di leasing, ossia l’utilizzatore, risponde in solido con il conducente dei danni provocati dalla circolazione del mezzo ex art. 2054, c. 3, c.c. (art. 91, c. 2, C.d.S.); dall’altro, l’utilizzatore a titolo di locazione risponde in solido con l’autore della violazione per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla circolazione (art. 196 C.d.S.). Entrambe le ipotesi sono giustificate dalla considerazione per cui solo l’utilizzatore del mezzo ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e, quindi, la possibilità di controllarne la circolazione.

Tuttavia, secondo gli ermellini, “le caratteristiche speciali dell’istituto, con l’atipica connotazione delle posizioni del concedente e dell’utilizzatore in ordine alla circolazione del veicolo, non appaiono consentire la configurazione di una deroga e di una ridotta tutela del diritto di proprietà del concedente sul bene, in mancanza di un’espressa disposizione normativa in tal senso. Come detto, la nozione di ‘appartenenza’ della cosa, sopra esposta, non ammette un’estensione illimitata di essa a posizioni generiche di disponibilità e godimento del bene. Le previsioni di specialità dell’istituto del leasing vanno mantenute nell’ambito delle relative ipotesi, ma non possono costituire il fondamento di più ampie generalizzazioni ed in specie della compressione di posizioni di diritto reale”.

In ultimo, a corroborare il proprio ragionamento, la Corte richiama l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha riconosciuto alla confisca natura di pena, anche se qualificata come amministrativa dal diritto interno. L’art. 7 della Convenzione europea esige per l’irrogazione di una pena che ricorra l’elemento di natura intellettuale su cui fondare la responsabilità del soggetto cui applicare la sanzione sostanzialmente penale. L’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (Protezione della proprietà) richiede che le condizioni per la diminuzione patrimoniale a carico di un soggetto siano previste dalla legge. Tali disposizioni sarebbero violate se si ritenesse confiscabile l’autovettura concessa in leasing condotta da soggetto in stato di ebbrezza quando la società concedente sia estraneo al reato.

Per tali motivi, è inapplicabile la “confisca del veicolo di proprietà del concedente nel contratto di leasing se estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso dall’utilizzatore, con la correlativa applicazione all’indagato della previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex art. 186, c. 2, C.d.S.”. Il veicolo non potrà, di conseguenza, nemmeno essere sottoposto a sequestro, venendo meno la sua confiscabilità obbligatoria.

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