[CASS., ORD. N. 237/2015] Rimessione della questione di costituzionalità dell’art. 157, c. 6, c.p. in relazione al raddoppio dei termini di prescrizione per il disastro ambientale colposo

Con l’ordinanza n. 237 del 29 aprile 2015 [testo integrale consultabile qui], la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 Cost., la questione di costituzionalità relativa al raddoppio del termine di prescrizione per il reato di disastro colposo, di cui al combinato disposto degli artt. 434 e 449 c.p., previsto dall’art. 157, comma 6, c.p., nel testo introdotto dalla l. 4 dicembre 2005, n. 251 (c.d. l. “ex Cirielli”).

In primo grado, il G.i.p. del Tribunale di Sassari aveva dichiarato estinto per prescrizione, insieme ad altri reati, anche il delitto p. e p. dagli artt. 434 e 449 c.p. Ricorreva, allora, per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale di Sassari, lamentando la violazione dell’art. 157 c.p. Gli imputati depositavano, dinnanzi alla Corte di legittimità, due diverse memorie denunciando, separatamente, l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, c. 6, c.p., in relazione all’art. 3 Cost., in quanto il raddoppio del termine di prescrizione per il disastro colposo equiparerebbe irragionevolmente l’ipotesi colposa a quella dolosa di cui all’art. 434 c.p. Uno dei due imputati argomentata la possibilità di estendere anche al disastro colposo il dictum della sentenza C.Cost. n. 143 del 2014 che ha già dichiarato il raddoppio di cui all’art. 157, c. 6, c.p. Costituzionalmente illegittimo con riferimento all’incendio colposo.

Accogliendo le prospettate questioni di legittimità e rinviando alla Consulta, la Corte di Cassazione ha rilevato che, in effetti, il disastro ambientale colposo, in virtù del citato raddoppio, raggiungerebbe quello previsto per il disastro ambientale doloso, ciò che “pone allora in rilievo la questione della compatibilità di un tale assetto sanzionatorio, rispetto ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, ex art. 3 Cost., come declinati dallo stesso Giudice delle Leggi”. Prosegue, infatti, richiamando la già menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2014 e, mutuando il principio di diritti ivi contenuto, spiega che “la determinazione dei medesimi termini di prescrizione, per il disastro ambientale, che qui occupa, e per l’omologa ipotesi dolosa, appare collidente con il delineato principio di ragionevolezza. Ciò in quanto, anche nel caso in esame, viene ad essere scardinata la scala della complessiva gravità delle due fattispecie criminose, atteso che l’ipotesi di disastro colposo (ex artt. 449 e 434 c.p.), meno grave, punita infatti con la pena edittale da uno a cinque anni, viene a prescriversi nel medesimo tempo occorrente per la più grave ipotesi dolosa, di cui all’art. 434, c. 2, c.p., punita con la reclusione da tre a dodici anni”.

Pur concordando, dunque, sulla prospettazione di una questione di costituzionalità, la Quarta Sezione non ritiene di poter semplicemente estendere il decisum della C.Cost. n. 143/2014 al caso di specie, perché in quella sentenza la Consulta ha motivato l’incostituzionalità con specifico riferimento e a seguito di dettagliata analisi della sola fattispecie di incendio doloso e colposo, rendendo, quindi, necessario un vaglio autonomo e altrettanto dettagliato del presente dubbio di illegittimità.

Ad oggi, non risulta ancora fissata l’udienza di trattazione della questione dinnanzi alla Corte costituzionale.

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