[CASS. N. 8707/2009] Annullabilità dei contratti della P.A.

Con la sentenza Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2009, n. 8707, la S.C. ha modo di ritornare sul tema del regime applicabile ai contratti della P.A. stipulati in violazione delle norme sulla scelta del contraente.

In primis, viene ribadito il noto principio secondo il quale per il perfezionamento dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni è necessaria una manifestazione documentale della volontà negoziale da parte dell’organo rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell’ente pubblico, negozi giuridici. Ne consegue che un contratto non può dirsi validamente perfezionato ove la volontà di addivenire alla sua stipula non sia esternata in forma scritta dall’unico organo autorizzato a rappresentare l’ente pubblico.
Afferma quindi la S.C. che, per giurisprudenza consolidata, l’eventuale inosservanza, in sede di stipulazione di un contratto di cui sia parte una Pubblica Amministrazione, delle norme che presiedono alla scelta del contraente, come anche alla formazione del vincolo, danno luogo esclusivamente all’annullabilità dell’atto su istanza unicamente dell’ente pubblico, e non alla sua nullità.
Al fine di comprendere il principio di diritto richiamato, occorre tener presente che l’atto di aggiudicazione conclude la procedura di evidenza pubblica di selezione del contraente. Pertanto, l’annullamento dell’atto di aggiudicazione, in via di autotutela o in via giurisdizionale, elide gli effetti dell’atto conclusivo del procedimento di formazione della volontà della Pubblica Amministrazione, così incidendo sulla validità stessa del contratto, che diviene annullabile per difetto di un presupposto indefettibile, costituito dalla legittimazione a contrarre da parte dell’organo che ha espresso la volontà dell’ente. Tale vizio, in base all’art. 1441 c.c., può essere fatto valere solo dall’Amministrazione, nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte; alla stessa spetta, inoltre, il potere di convalida, ai sensi dell’art. 1444 c.c..

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