[CASS. N. 6398/2011] L’art. 1395 c.c. contiene ipotesi alternative oppure no?

Con la sentenza 21 marzo 2011, n. 6398 (testo on demand), la Corte di Cassazione ha ribadito che “l’annullabilità del contratto posto in essere dal rappresentante con se stesso, è esclusa nelle due ipotesi, previste, in via alternativa, dall’art. 1395 c.c., dell’autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto”. Nondimeno – si continua a leggere – “ricorre la prima ipotesi quando il rappresentato autorizzi specificamente il rappresentante a concludere il contratto con se medesimo, determinando gli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela dei suoi interessi o la predeterminazione degli elementi negoziali. A sua volta, è nella ratio della norma in esame che, l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di conflitto di interessi – e quindi l’annullabilità del contratto – solo quando sia accompagnata dalla determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato. In particolare, l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante, non è idonea ad escludere il conflitto di interessi quando è generica non contenendo, tra l’altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante” (sottolineature aggiunte).
Si segnala tale sentenza, però, non tanto per il principio di diritto in sé – già affermato, invero, dalla giurisprudenza dominante – ma quanto per la evidente contraddizione nella quale essa cade (così come tralaticiamente ripresa, peraltro, dalle precedenti Cass. n. 5438/1992, Cass. n. 3471/1997, Cass. n. 11321/2009) allorquando, da un lato, affermi che le due ipotesi di esclusione dell’annullabilità del contratto con se stesso sono “alternative” fra loro, mentre, dall’altro lato, chiarisca che anche l’autorizzazione specifica, nella sostanza, deve contenere la determinazione degli elementi negoziali idonea ad escludere ogni possibilità di abuso da parte del rappresentante.
Infatti, delle due l’una: o si riconosce che le ipotesi d’esclusione di cui all’art. 1395 c.c. (autorizzazione specifica e predeterminazione del contenuto del contratto) sono alternative per davvero, e quindi si ammette che l’autorizzazione data dal rappresentato sia sufficiente di per se sola ad escludere l’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso (così la dottrina prevalente e preferibile), oppure si afferma che tale autorizzazione deve essere specifica nel senso che deve comunque contenere la determinazione precisa del contenuto del contratto con se stesso, ma in questo modo si finisce per considerare le due ipotesi non già alternative, bensì cumulative fra loro .
Pertanto, se la giurisprudenza ritiene di dover insistere con quest’ultima tesi, è quantomeno opportuno che non affermi più, anche solo formalmente e tralaticiamente, che le due ipotesi di esclusione di cui all’art. 1395 c.c. sono alternative fra loro, giacché – per coerenza – affermerebbe soltanto il falso!

2 comments to “[CASS. N. 6398/2011] L’art. 1395 c.c. contiene ipotesi alternative oppure no?”
2 comments to “[CASS. N. 6398/2011] L’art. 1395 c.c. contiene ipotesi alternative oppure no?”
  1. L’appello di coerenza, peraltro a favore della soluzione più condivisibile, sembra sia stato accolto da Cass., 15 marzo 2012, n. 4143, ove si legge quanto segue: “È stato insegnato che l’autocontratto è un caso appariscente di conflitto di interessi, in riferimento al quale l’esigenza di specificatezza dell’autorizzazione potrebbe anche essere meno intensa, rispetto ad altre pattuizioni conflittuali.
    Ma per ritenere sussistente l’autorizzazione in caso di contratto con se stesso, è essenziale la certezza che vi sia stata piena consapevolezza della situazione di conflitto.
    In altre parole, si può affermare che è sufficiente senza altre specificazioni, perchè vi sia valida autorizzazione, la conoscenza della stipula con se stesso che il rappresentante va a intraprendere, ma è necessario che sia certa la consapevolezza da parte del rappresentato di questo particolare tipo di conflitto.
    Perchè dalla conoscenza di esso il rappresentato si può prefigurare il rischio che va a correre
    ” (sottolineature aggiunte).

  2. Dopo l’apprezzabile arresto di Cass. n. 4143/2012 succitato, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4 novembre 2013, n. 24674 (testo on demand), è “riscivolata” nella precedente tesi, dominante in giurisprudenza, secondo cui per la validità del contratto con se stesso (art. 1395 c.c.) non è sufficiente l’autorizzazione specifica concessa dal rappresentato, ma è necessaria anche la predeterminazione del contenuto essenziale del contratto (nel caso di specie, la predeterminazione di un prezzo minimo di acquisto).

Lascia un Commento