[CASS. N. 30555/2019] La fideiussione T.A.I.C. successiva al preliminare

La pronuncia in commento suscita un importante interesse sistematico intorno allo statuto della nullità relativa in generale, in quanto, secondo Cass., 22 novembre 2019, n. 30555 (testo on demand), “La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia accessoria del D.Lgs. n. 122 del 2005, ex art. 2, una volta che sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame, costituisce abuso del diritto e non può quindi essere accolta” (sottolineatura aggiunta).
In particolare, viene espressamente precisato che tale conclusione non deriva né dalla configurazione della nullità relativa di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005 (c.d. T.A.I.C.) quale nullità sanabile, né dalla mancanza di interesse ad agire in capo al promissario acquirente, bensì integra un’ipotesi di autentico “abuso del diritto”, analogamente a quanto la dottrina afferma – secondo i giudici – in ordine alla nullità del preliminare T.A.I.C. privo di fideiussione dopo che sia stato stipulato il definitivo senza alcun pregiudizio per l’acquirente.

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