[CASS. N. 17990/2016] La Legge n. 122/2010 non si applica alla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.

Di notevole importanza pratica è il principio affermato da Cass., 14 settembre 2016, n. 17990 (testo on demand), secondo cui l’art. 29, comma 1-bis, della Legge n. 52/1985, in materia di menzioni “catastali” obbligatorie (“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie, può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”), non è applicabile alla sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c., in quanto – si motiva – “[i] provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali … null’altro dovrebbero contenere se non l’indicazione dei dati catastali, non essendo immaginabile che un atto giudiziario contenga alcuna dichiarazione e/o attestazione di un tecnico”.
Tuttavia – prosegue la Corte – “appare ragionevole ritenere che, per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l’accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell’atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo. Con la conseguenza che, il mancato riferimento, nell’atto giudiziale di trasferimento, dei dati di cui alla normativa in esame non determinerebbe un vizio dell’atto giudiziario, nel caso in esame, della sentenza, ma l’omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio”.

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  1. La pronuncia in commento lascia perplessi, se non altro, per la motivazione spesa, dal momento che confligge con la giurisprudenza costante che assoggetta la sentenza ex art. 2932 c.c alle menzioni “edilizie” obbligatorie, che pure si fondano su dichiarazioni di parte.
    Né, comunque, tale esclusione può argomentarsi dalla natura esecutiva della sentenza in parola, giacché la natura di tale sentenza è, per opinione dominante, costitutiva, e quindi non può considerarsi alla stregua di un provvedimento giudiziario di trasferimento coattivo (nota, infatti, è la definizione descrittiva di “esecuzione non forzata” del procedimento di cui all’art. 2932 c.c.).

    Ad ogni modo, il recupero della normativa de qua al momento del processo, ove si compie tutta la relativa attività assertiva ed istruttoria, sembra tradire la natura “sostanziale” dell’obbligatorietà delle menzioni catastali, ovverosia la centralità della sussistenza effettiva della conformità catastale sottesa a tali menzioni.
    Come a dire: anche se non la si deve menzionare nel provvedimento finale, la conformità catastale deve comunque sussistere e la si può e si deve accertare all’interno del processo.

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