[CASS. N. 1720/2016] Il legatario di azienda risponde dei relativi debiti

Importante precedente di legittimità sulla questione concernente la responsabilità del legatario di azienda per i relativi debiti, la quale – secondo Cass., 29 gennaio 2016, n. 1720 (testo on demand) – deve essere decisa “concentrando l’attenzione sul fenomeno successorio, senza che vi sia necessità di importare la disciplina dei debiti relativi all’azienda ceduta, che si fonda sull’accordo traslativo inter vivos e che mira alla tutela dei terzi creditori”.
Difatti, “in mancanza (come nella specie stabilito dal giudice di merito) di specificazioni contenute nel testamento, oggetto del legato è l’azienda, da intendere come complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, unitariamente considerato tale dall’imprenditore-testatore.
Le dottrine che scindono, in caso di successione testamentaria, la sorte dei debiti aziendali dal complesso unitario, si orientano in riferimento alla natura giuridica dell’azienda, facendo leva sulla distinzione dell’azienda come universitas iuris o come universitas facti.
Trattasi di operazione ermeneutica che sovrappone alla volontà del testatore una concezione giuridica elaborata ad altro fine.
Il testatore non può che intendere l’azienda destinata al legatario o a un erede per quello che è, cioè come un insieme comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad esso fanno capo. Nè è concepibile che il significato di una disposizione venga fatto dipendere non dal senso comune delle parole, ma dalla supposizione che a ogni testatore sia nota una sofisticata dottrina giuridica.
E’ evidente che a un bene o a un servizio acquisito al patrimonio aziendale che non sia stato ancora pagato corrisponde una posizione debitoria e che nel momento, di norma imprevedibile, in cui si apre la successione testamentaria, il complesso viene devoluto con tale consistenza al legatario: è questa, salvo diverse risultanze, la nozione comune di azienda che l’imprenditore assume allorquando, tacendo altre specificazioni, ne fa oggetto di legato testamentario.
La dissociazione tra attività e passività aziendali non ha quindi ragione di essere trasferita dalla normativa aziendalistica a quella successoria
”.
E secondo la normativa successoria – prosegue la Corte – tali debiti aziendali “non sono da identificare con i debiti ereditari di cui all’art. 756 c.c., che il legatario “non è tenuto a pagare”.
Sono infatti una componente del bene attribuito, che incombe per tale via sul legatario, così come ex art. 668 c.c. se la cosa legata è gravata da una servitù o da altro onere, il peso ne è sopportato dal legatario
”.
Ne consegue che, in mancanza di una diversa volontà del testatore, il legatario dell’azienda subentra nella titolarità anche dei debiti aziendali, e come tale ne risponde erga omnes, fatta però salva “una “controtutela” per l’onorato, costituita dal disposto dell’art. 671 c.c., che limita la responsabilità del legatario intra vires, cioè nei limiti del valore della cosa legata.
La sorte dei debiti aziendali insoddisfatti non può infatti penalizzare oltre i limiti posti da questa norma, che stabilisce un principio generale della disciplina de qua, chi dall’eredità è beneficiato, senza essere successore a titolo universale
”.

One comment to “[CASS. N. 1720/2016] Il legatario di azienda risponde dei relativi debiti”
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  1. Avuto riguardo al caso di specie – per cui il legatario dell’azienda era stato richiesto di adempiere ad un debito aziendale direttamente dal creditore – la conclusione cui è pervenuta la Corte vale non soltanto nei rapporti interni tra legatario ed erede (cosicché, se il debito aziendale venisse adempiuto dall’erede, questi potrebbe agire in regresso nei confronti del legatario), ma anche nei rapporti esterni tra legatario e terzi creditori, di modo che quest’ultimi potrebbero agire direttamente anche nei confronti del legatario dell’azienda.
    Se è così, avendo per un verso rinunciato ad analizzare la questione alla luce della normativa aziendalistica e, dunque, non pervenendo a tale conclusione attraverso l’applicazione dell’art. 2650, comma 2, c.c. (peraltro non possibile in caso di azienda non commerciale), e per altro verso avendo fatto riferimento alla disciplina dell’art. 668, comma 1, c.c., sembrerebbe che per la Corte di Cassazione tale norma preveda un’ipotesi di accollo legale (non già interno, ma) esterno, facoltizzando per l’appunto i terzi beneficiari degli oneri inerenti il bene legato a far valere le proprie ragioni direttamente nei confronti del legatario, pur sempre nei limiti dell’art. 671 c.c. (in senso contrario Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffré, 2009, II, p. 1130).

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