[CASS. N. 15906/2016] Morte del promittente venditore di nuda proprietà

Quid iuris se, stipulato un preliminare di vendita di nuda proprietà con riserva di usufrutto in favore del promittente venditore, prima della stipula del definitivo il promittente venditore muore?
Atteso che il diritto di usufrutto non può durare oltre la vita dell’usufruttuario (art. 979 c.c.), secondo Cass., 29 luglio 2016, n. 15906 (testo on demand) il preliminare non è più suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. contro gli eredi del promittente venditore, in quanto, sopraggiunto il decesso di colui che sarebbe stato riservatario dell’usufrutto, non è più possibile, giuridicamente, attuare tale riserva di usufrutto e, di conseguenza, per gli eredi del promittente venditore non vi è più alcuna utilità rappresentata da detta riserva.

Tale conclusione, peraltro conforme all’unico vero precedente nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 167/1976), appare tutto sommato accettabile, dacché – tra la soluzione di considerare legittima l’esecuzione in forma specifica avente ad oggetto la proprietà ormai piena, pregiudicando, così, gli interessi degli eredi del promittente venditore, e la soluzione di considerare possibile soltanto l’esecuzione in forma specifica avente ad oggetto la nuda proprietà con riserva dell’usufrutto a favore, ormai, degli eredi del promittente venditore, con possibile pregiudizio, questa volta, del promissario acquirente – segue la soluzione salomonica di considerare risolto il contratto preliminare per sopravvenuta impossibilità, con alcun guadagno, ma neanche alcun danno giuridicamente rilevante, per entrambe le parti.

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