[CASS. N. 15240/2017] Applicazione estensiva dell’art. 1379 c.c.

La sentenza Cass., 20 giugno 2017, n. 15240 (testo on demand) conferma il principio già espresso in giurisprudenza (da ultimo cfr. Cass., 14 ottobre 2008, n. 25132, in NGCC, 5, 2009, p. 429) secondo cui l’art. 1379 c.c. si applica ad ogni vincolo che comporta incisive limitazioni del diritto di proprietà, e quindi non solo al divieto di alienazione ma anche, ad esempio, ad un vincolo di destinazione.
Nel caso di specie, si è conseguentemente concluso che “è nulla, per violazione della norma imperativa dell’art. 1379 c.c. sui limiti del divieto convenzionale di alienazione, l’attribuzione patrimoniale gratuita di un bene sottoposto senza limiti di tempo ad un dato vincolo di destinazione, imposto dal disponente con clausola modale; infatti, essendo consentita in astratto, pena l’inadempimento dell’onerato, solo la circolazione del bene col medesimo vincolo (da riprodurre con apposita clausola, trattandosi di divieto privo di efficacia reale), il diritto di proprietà risulta sottoposto ad un’incisiva compromissione, essendone sostanzialmente sterilizzati sine die i connessi poteri dispositivi”.

Tale principio è di per sé interessante, ma lo è ancora di più sia perché, nel caso concreto, esso è stato affermato con riguardo ad un legato modale, e quindi presupponendo l’applicabilità dell’art. 1379 c.c. anche al negozio testamentario, sia perché pare essere limitato ai soli casi di “incisiva compromissione” del diritto di proprietà, e quindi potrebbe dirsi salva l’altra giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass., 21 giugno 2013, n. 15709) che invece esclude l’applicabilità dell’art. 1379 c.c. al patto di prelazione, e dunque ammette la legittimità di una prelazione a tempo indeterminato.

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