[CASS. N. 14921/2007] Assegno divorzile e nuova convivenza more uxorio

L’instaurazione di una nuova convivenza more uxorio non è di per sé sufficiente ad escludere il diritto all’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge.
Con la sentenza che si annota (Cass., 28 giugno 2007, n. 14921), la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assegno divorzile di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 è dovuto all’ex coniuge anche se questi abbia intrapreso una nuova stabile relazione di convivenza con un altra persona, atteso che – spiega la Corte – la convivenza more uxorio, “pur ove acquisti carattere di stabilità, non da luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicché l’incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano“. Detta convivenza, infatti, rappresenta “solo un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l’assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio“, e non già una condizione idonea a negare tout court la corresponsione dell’assegno (per alcuni precedenti, vedi Cass., 26 gennaio 2006, n. 1546; Cass., 9 aprile 2003, n. 5560).

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