[CASS. N. 12994/2019] La postergazione dei finanziamenti soci ha valenza anche “sostanziale”.

Con la sentenza Cass., 15 maggio 2019, n. 12994 la giurisprudenza di legittimità “ci ripensa” e, contro la tesi opposta fino ad oggi prevalente (cfr. Cass., 24 luglio 2007, n. 16393; Trib. Milano, 14 marzo 2014; Trib. Roma, 10 gennaio 2017; Trib. Milano, 3 giugno 2019, n. 5259, secondo cui l’art. 2467 c.c. non rileva se manca una situazione di qualificata crisi economico-finanziaria), afferma che la regola di postergazione dei finanziamenti soci, dettata dall’art. 2467 c.c., non si applica sol quando pende una procedura concorsuale o, comunque, liquidatoria a carico della società finanziata, ma opera in ogni momento; con la conseguenza che l’organo amministrativo deve sempre rifiutarsi di ottemperare alla richiesta di restituzione di un finanziamento socio allorché sussistano i presupposti di squilibrio di cui all’art. 2467, comma 2, c.c.

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