[CASS. N. 12536/2014] L’art. 1333 c.c. non si applica ai contratti formali

Con la sentenza 4 giugno 2014, n. 12536 (testo on demand), la Corte di Cassazione ha affermato – così opponendosi all’opinione prevalente sul punto – che la disciplina di cui all’art. 1333 c.c., concernente la conclusione del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, non è applicabile ai contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, dal momento che anche l’accettazione della proposta deve essere effettuata nel rispetto del medesimo vincolo di forma.

Più precisamente, la pronuncia in commento si è occupata della modifica di un contratto di appalto di servizi stipulato da un Comune: il che, da un lato, fa comprendere il particolare rigore usato dai giudici di legittimità in presenza di un contratto stipulato dalla P.A. (cfr., fra le moltissime, Cass., 16 aprile 2013, n. 9137, testo on demand), ma, dall’altro lato, fa comunque dedurre il principio più generale riguardante la conclusione stessa del contratto originario.

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