[CASS. N. 6435/2009] Corresponsabilità del Condominio e dell’appaltatore in ipotesi di furto

La S.C. si è pronunciata sul seguente quesito: se, in materia condominiale, sussista una corresponsabilità del committente in ipotesi di furto agevolato dall’impalcatura eretta dall’imprenditore al quale il Condominio ha affidato l’esecuzione di lavori (Cass., sez. III, 17 marzo 2009, n. 6435).
Anzitutto, viene ribadito che colui che per eseguire lavori utilizzi dei ponteggi, che possono in concreto facilitare l’accesso alle abitazioni esistenti nello stabile, deve operare con diligenza, adottando tutte le cautele atte ad impedire l’uso anomalo delle impalcature. Sussiste, inoltre, in relazione alla situazione considerata, un obbligo di custodia incombente sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura, obbligo sanzionato anche dall’art. 2051 c.c..
Quindi, viene analizzata la configurabilità di una concorrente responsabilità del Condominio insieme a quella dell’imprenditore, allorché sia mantenuta una struttura in assenza di cautele a tutela dei singoli condomini.
L’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera.
Tuttavia, una corresponsabilità del committente può configurarsi: 1) in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex art. 2051 c.c.; 2) in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per “culpa in eligendo”, per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea; 3) quando l’appaltatore, in base ai patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister”, attuandone specifiche direttive.
Nel caso di specie, due condomini avevano domandato il risarcimento del danno causato da un furto perpetrato da ignoti nell’appartamento di loro proprietà. Detto furto era stato agevolato dalla presenza di un’impalcatura utilizzata per i lavori di rifacimento della facciata dell’edificio in assenza delle precauzioni del caso, essendo stata l’impalcatura montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti.

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