[C. COST. N. 245/2011] Dichiarato incostituzionale il nuovo art. 116, comma 1, c.c.

Non senza soddisfazione personale, segnalo la sentenza della C. Cost., 25 luglio 2011, n. 245, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la novella introdotta due annetti fa dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (cfr. art. 1, comma 15), secondo cui lo straniero che voleva sposarsi in Italia avrebbe dovuto presentare all’ufficiale dello stato civile, oltre al nulla osta rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese d’origine, anche “un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”, così impedendo allo straniero clandestino in Italia di contrarre matrimonio nel nostro Paese.
La compressione irragionevole che tale norma comportava al diritto fondamentale di sposarsi e di costituire una famiglia legittima (qui basti riflettere sull’operatività del divieto anche contro il cittadino italiano!), riconosciuto pure ad ogni livello internazionale, ha infatti convinto la Consulta ad annullare la novella de qua perché in contrasto con gli artt. 2 e 29 Cost., nonché con l’art. 117, comma 1, Cost.

Ora, le mie due riflessioni sull’argomento (vedi La Marca G., Sub art. 1, comma 15, in Tovani S. – Trinci A. (a cura di), Il pacchetto sicurezza, Dike Giuridica Editrice, 2010, e La Marca G., Il nuovo art. 116 c.c. tra sicurezza pubblica e libertà matrimoniale, in Amram D. – D’Angelo A. (a cura di), La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell’Unione Europea, in I Quaderni della Rivista di Diritto Civile, 2011, 247) saranno anche diventate “carta straccia” (per dirla alla Von Kirchmann), ma almeno posso affermare, con autentico piacere civico, che giustizia (costituzionale) è stata fatta!

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