[C. COST. N. 149/2009] Annullato l’atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna

La Corte costituzionale, con la sentenza 8 maggio 2009, n. 149, ha deciso il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Sardegna per l’annullamento dell’atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna, legge regionale 10 luglio 2008, n. 1, recante «Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della regione, l’esercizio del diritto di iniziativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di presidente della regione, consigliere regionale e assessore regionale».
Il quarto comma dell’art. 15 dello statuto speciale della Regione Sardegna prescrive espressamente che la legge statutaria «sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi». Avendo il Presidente della Regione proceduto alla promulgazione malgrado il mancato verificarsi della condizione espressamente prescritta, si è data efficacia ad una legge statutaria il cui procedimento di approvazione non era giunto a compimento.
Sulla base di tali motivi, la Corte ha dichiarato che non spettava al Presidente della Regione Sardegna promulgare la legge statutaria in assenza della sua approvazione da parte della maggioranza dei voti validi di coloro che avevano preso parte all’apposito referendum popolare. Di conseguenza, è stato annullato l’atto di promulgazione della legge statutaria.
La pronuncia suscita interesse, tra l’altro, per il fatto che la legge regionale viene ad esser caducata non direttamente per illegittimità costituzionale, bensì per effetto dell’annullamento del relativo atto di promulgazione, affetto da vizio procedimentale per mancato perfezionamento dell’iter previsto, all’annullamento del quale consegue l’inefficacia della stessa legge invalidamente promulgata. Ed infatti, viene posto in luce nella decisione che quando il vizio d’illegittimità sopraggiunga nella fase ulteriore del procedimento e si consolidi a seguito dell’atto di promulgazione, esso si proietta su tale fase, in relazione alla quale è il conflitto di attribuzione tra enti, e non più il giudizio di legittimità costituzionale, ad offrirsi quale strumento costituzionale per garantirne la tutela, preservando così la competenza dello Stato ad impedire che entrino in vigore norme statutarie costituzionalmente illegittime.

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